Adempimenti

Acconti del 2 luglio, il tipo di trasformazione «decide» i soggetti obbligati

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Concluso il pagamento dell’Imu in scadenza il 18 giugno, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli acconti, nella generalità dei casi, entro il prossimo 2 luglio, a seguito della proroga automatica dal 30 giugno che cade di sabato. Qualora, però, il contribuente avesse realizzato operazioni straordinarie (quali, ad esempio, trasformazione e fusione), dovrà ricordarsi delle peculiarità relative proprio agli acconti d’imposta, soprattutto in termini di soggetti obbligati. Innanzitutto, si ricorda che in presenza di tali operazioni è comunque possibile versare l’importo dovuto, se superiore a 258 euro, in due rate, di cui la prima uguale al 40% e la seconda pari al restante 60%. Inoltre, per la prima tranche è possibile beneficiare anche della proroga al trentesimo giorno successivo, corrispondendo però lo 0,40 per cento a titolo di interesse.

Trasformazioni
Passando ad analizzare le peculiarità occorre, invece, distinguere una tipologia di operazione dall’altra, in quanto si giungono a conclusioni diverse. Nell’ipotesi di trasformazione omogenea da una società ad un’altra, entrambe soggette alla medesima imposta, le società Irpef verserà solamente l’acconto Irap e non anche quello relativo alle imposte sui redditi, in quanto l’obbligo ricade in capo ai soci, mentre la nuova società Ires dovrà versare gli acconti di entrambe le imposte sulla base della dichiarazione del precedente soggetto.

La trasformazione omogenea, invece, da un contribuente Irpef a un contribuente Ires o viceversa richiede solamente il versamento Irap, considerato che nell’ipotesi di operazione regressiva (da Ires a Irpef), la nuova società non è un autonomo soggetto passivo d’imposta sui redditi (pertanto sono i soci a dover versare l’imposta), mentre nella trasformazione progressiva (da Irpef a Ires), lo status di soggetto passivo non sussisteva nell’esercizio precedente.

Fusioni e scissioni
Per quanto riguarda le fusioni e scissioni occorre far riferimento all’articolo 4 del Dl 50/1997, il quale individua quale soggetto tenuto all’adempimento la società fusa o scissa fino alla data di efficacia dell’operazione straordinaria, mentre compete al soggetto risultante dalla fusione o alla beneficiaria se il versamento scade successivamente alla suddetta data, secondo i dati dichiarati dalla società scissa o fusa nel periodo d’imposta precedente. Nell’ipotesi di scissione bisogna, però, fare una specifica, in quanto per le operazioni parziali, sarà comunque onere della società scissa effettuare il versamento, invece, per le scissioni totali, l’acconto compete alle beneficiarie in base alle quote di patrimonio netto ricevute.

A seconda del soggetto che procede al pagamento consegue, poi, la compilazione del campo «Codice identificativo» della sezione «Contribuente» del modello F24. Nell’ipotesi in cui sia il soggetto risultante dall’operazione straordinaria a dover effettuare il versamento dell’acconto, infatti, occorre compilare tale campo indicando il codice «74», istituito dalla risoluzione 119/E/2017 al fine di indicare che si tratta di un soggetto diverso da quello che vi avrebbe adempiuto in assenza dell’operazione straordinaria.

Nell’ipotesi di liquidazione, invece, gli acconti sono dovuti esclusivamente quando si procede all’esercizio provvisorio dell’impresa, altrimenti la società non è tenuta ad alcun versamento (circolare 96/E/1977).

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