1. In sintesi

Con l’informativa 539368/RU dello scorso 13 agosto l’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha proceduto all’individuazione delle nuove modalità operative per i procedimenti di autorizzazione all’istituzione e gestione, trasferimento di sede e di titolarità, ampliamento e chiusura su istanza di parte inerenti ai depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa e ai depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo, provvedendo a rilasciare nuove istruzioni e nuovi modelli di istanze destinati a tutti i soggetti coinvolti nel settore.

Le nuove regole, obbligatorie per tutti gli operatori economici senza la previsione di alcun periodo transitorio, sono state implementate al fine di assicurare una maggiore trasparenza e uniformità prevedendo modelli specifici a seconda della tipologia di richiesta da avanzare all’Adm.

L’Agenzia, anche in occasione della propria riorganizzazione territoriale ha evidenziato la necessità di ottimizzare e razionalizzare l’allocazione delle competenze istruttorie dei vari uffici al fine di migliorare anche la qualità del servizio. Proprio avendo come obiettivo cardine la semplificazione è stata vagliata l’opportunità di delocalizzare le fasi istruttorie perseguendo il concetto di “prossimità territoriale”.

Sempre in ottica di ottimizzare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati, la stessa informativa richiama la circolare 11/2025 del 26 maggio 2025 protocollo 297622/RU secondo cui il vigente quadro normativo incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche e, per quanto qui interessa, l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pec) quale essenziale forma di digitalizzazione che favorisce celerità e semplificazione delle attività nonché riduzione degli oneri per gli esercenti, pur sempre preservando la sicurezza dell’integrità e della provenienza delle comunicazioni. Per tutte le istanze inoltre è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva allegata alla circolare appena menzionata attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo.

L’informativa è suddivisa in cinque macroaree. Vediamole in dettaglio.

2. Le 5 macroaree

Le diverse macroaree vengono analizzate, con il richiamo al relativo modello da utilizzare, a seconda che si tratti di depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa o di depositi di prodotti soggetti a imposta di consumo.

A) Autorizzazione all’istituzione e gestione del deposito 

L’Agenzia fornisce al punto A.1) le istruzioni relative al nuovo modello aggiornato “TAB-Istanza Istituzione” nel caso in cui un operatore volesse istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati. L’istanza, da presentare telematicamente all’Adm, deve contenere tutte le informazioni necessarie all’individuazione del soggetto, le caratteristiche dei sistemi degli impianti, le marche dei tabacchi lavorati e iscritti nella tariffa di vendita e la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell’impianto.

Tale istanza dovrà essere inoltre corredata della planimetria dell’impianto destinato a deposito fiscale e, nel caso in cui vi sia la necessità, la Società istante dovrà tracciare chiaramente il perimetro dei locali destinati alla vigilanza permanente.

L’Agenzia fornisce, poi, al punto A.2) le istruzioni relative alle istanze concernenti i nuovi modelli “PLI-Istanza Istituzione” (Allegato 3), “NP-Istanza Istituzione dep. Fabbricante” (Allegato 4), “NP-Istanza Istituzione Depositario” (Allegato 5), “PSI-Istanza Istituzione dep. Fabbricante” (Allegato 6) e “PSI-Istanza Istituzione Depositario” (Allegato 7) istituiti per i depositi di prodotti, diversi dai tabacchi lavorati, comunque soggetti a imposta di consumo quali i prodotti liquidi da inalazione e aromi (PLI), gli altri prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo (NP - nicotine pouches) come pure per i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina (PSI).

Tale istanza, oltre le informazioni previste per ogni singolo prodotto e individuate nei modelli richiamati, dovrà essere corredata della planimetria dell’impianto destinato a deposito evidenziando chiaramente le aree o gli spazi, immediatamente identificabili, destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti.

In entrambi casi, in virtù del principio di prossimità di cui sopra, le istanze dovranno essere indirizzate all’indirizzo Pec dell’Ufficio Centrale (dell’Ufficio Circolazione tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo) nonché alla Pec dell’Ufficio territorialmente competente per il deposito. Quest’ultimo Ufficio provvederà a verificare la congruità dei documenti, a richiedere integrazioni se necessarie e ad effettuare la verifica tecnica dei locali da adibire a deposito fiscale o deposito a seconda dei prodotti oggetto di istanza. A seguito dell’eventuale esito positivo della verifica, l’Ufficio Centrale adotterà il provvedimento autorizzativo all’esercizio del deposito ovvero provvedimento di diniego. Si precisa che dovrà essere inoltrata una istanza per ogni deposito anche qualora le richieste di autorizzazione per più depositi fossero contestuali.

B) Modifiche oggettive: trasferimento di sede 

Al punto B.1 vengono fornite le istruzioni e chiarimenti in merito alla istanza da presentare nel caso il depositario autorizzato intenda trasferire la sede del deposito fiscale. Il modello “TAB-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 8) dovrà essere compilata in tutti i suoi campi e dovrà presentare gli elementi essenziali ai fini del trasferimento stesso, quali l’indirizzo della sede originaria e di destinazione, i requisiti oggettivi necessari per l’istituzione del deposito fiscale nella sede di destinazione nonché le informazioni relative alla quantità massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti in deposito, oltre alle marche di tabacchi lavorati inscritte nella tariffa di vendita al pubblico.

Analogamente all’istanza di prima attivazione del deposito fiscale, anche in caso di trasferimento di sede dovrà essere allegata all’istanza la planimetria del nuovo deposito fiscale e, nel caso in cui vi sia la necessità, la Società istante dovrà tracciare chiaramente il perimetro dei locali destinati alla vigilanza permanente.

Al successivo punto B.2 l’Adm fornisce dei chiarimenti in merito ai modelli “PLI-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 9), “NP-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 10) e “PSI-Istanza Trasferimento sede” (Allegato 11) utilizzabili dai soggetti autorizzati che intendano trasferire la sede del deposito di prodotti soggetti a imposta di consumo in altro luogo.

Come nel caso di un’istanza di prima attivazione del deposito, anche in caso di trasferimento di sede dovrà essere allegata all’istanza la planimetria del nuovo deposito e, nel caso in cui vi sia la necessità, la Società istante dovrà, anche in questa ipotesi, tracciare chiaramente il perimetro dei locali destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti.

In entrambi i casi B.1) e B.2), ferme le comunicazioni a mezzo PEC agli Uffici competenti come riportati al capitolo precedente, sempre in virtù del principio di prossimità di cui sopra l’istanza dovrà essere trasmessa all’Ufficio competente per territorio e all’ufficio centrale se il trasferimento avviene nell’ambito territoriale della stessa provincia altrimenti l’istanza dovrà essere inoltrata sia all’Ufficio originariamente competente che all’Ufficio competente per la nuova sede, come pure all’Ufficio Centrale.

Sia in caso di trasferimento del deposito fiscale di prodotti sottoposti ad accisa che del deposito di prodotti soggetti a imposta di consumo, l’Ufficio competente per la sede di destinazione provvederà ad effettuare le verifiche tecniche dei locali per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e procedere alla richiesta di integrazione se necessaria.

All’esito della fase istruttoria, l’Ufficio Centrale emetterà il provvedimento autorizzativo all’esercizio del deposito presso la nuova sede con l’attribuzione di un nuovo codice accisa nel caso di deposito fiscale per i prodotti soggetti ad accisa (punto B.1), mentre nel caso di provvedimento autorizzativo al trasferimento e gestione del nuovo deposito (punto B.2) per i prodotti soggetti ad imposta di consumo provvederà: 1) a mantere invariato il codice imposta se il trasferimento avviene nella stessa provincia; 2) a cancellare il vecchio codice di imposta e ad assegnare un nuovo codice d’imposta al nuovo deposito di destinazione.

In entrambi i casi B.1) e B.2), i soggetti istanti sono tenuti ad adeguare la cauzione prevista nel caso ne emergesse la necessità nonché a provvedere all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa al provvedimento finale emesso dall’Ufficio Centrale.

C) Modifiche oggettive: variazione dei locali

Al punto C.1) l’Agenzia ha previsto l’apposito modello “TAB-Istanza Variazione di stoccaggio” (Allegato 12) nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda effettuare una variazione delle quantità di stoccaggio dei prodotti sottoposti ad accisa. In questo caso l’istanza deve essere corredata da informazioni rilevanti ai fini accise quali ad esempio la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell’impianto nonché le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico.

Al punto C.2) nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda richiedere l’ampliamento del deposito per lo stoccaggio di prodotti soggetti ad imposta di consumo, l’Agenzia ha predisposti i modelli “PLI-Istanza Ampliamento” (Allegato 13), “NP-Istanza Ampliamento” (Allegato 14) e “PSI-Istanza Ampliamento” (Allegato 15). I modelli prevedono che vengano indicate tutte le informazioni necessarie a seconda dei prodotti autorizzati nonché l’allegazione della planimetria dell’impianto destinato al deposito con la chiara individuazione delle aree o spazio destinati allo stoccaggio esclusivo e separato dei prodotti. Ulteriore informazione necessaria è legata alla dichiarazione della quantità stimata del prodotto giacente al momento della presentazione dell’istanza.

In entrambi i casi di cui al punto C) in analisi, l’istanza dovrà essere inviata a mezzo PEC all’Ufficio Centrale e all’Ufficio territorialmente competente corredata inoltre dell’apposita dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.

Una volta effettuate le verifiche documentali e tecniche da parte dell’Ufficio territoriale, l’Ufficio Centrale provvederà ad emettere il provvedimento autorizzativo dando disposizione anche in relazione alle modalità di adeguamento e prestazione della cauzione nonché all’assolvimento dell’imposta di bollo relativo al provvedimento finale.

Solo dalla data di autorizzazione il depositario potrà detenere i prodotti oggetto di richiesta.

D) Modifiche soggettive

Nel caso D.1) in cui si intenda trasferire la titolarità dell’attività da un soggetto giuridico ad un altro dovrà essere utilizzato il modello di comunicazione “TAB - Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 16) predisposto dall’Adm per i depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa.

Nel caso D.2) in cui, invece, si intenda trasferire ad altro soggetto l’attività del deposito di prodotti soggetti a imposta di consumo l’Agenzia ha predisposto differenti moduli quali “PLI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 17), “NP-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 18) e “PSI-Comunicazione e Istanza trasferimento titolarità” (Allegato 19) a seconda dei prodotti oggetto di deposito.

In entrambi i casi l’istanza dovrà essere trasmessa al competente Ufficio territoriale nonché all’Ufficio Centrale. Il primo Ufficio valuterà se l’istanza sia formalmente corretta e corredata dei relativi documenti, tra cui l’attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo, mentre l’Ufficio Centrale provvederà ad accertare: 1) la sussistenza in capo al cessionario dei requisiti previsti dalla normativa vigente; 2) richiedere ed accertare il pagamento della cauzione al nuovo soggetto depositario; 3) accertare la sussistenza del pagamento dell’imposta di bollo e 4) a rilasciare il provvedimento autorizzativo in capo al nuovo soggetto giuridico o il provvedimento di diniego.

In entrambi i casi solo a decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio del deposito, il soggetto cessionario può esercitare l’attività relativa al deposito stesso.

E) Chiusura del deposito su istanza di parte

Nel caso E.1) in cui il depositario autorizzato intenda richiedere la chiusura del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa dovrà essere inviata una istanza utilizzando il modello “TAB-Istanza Chiusura deposito” (Allegato 20).

Nel caso E.2) in cui il depositario autorizzato intenda richiedere la chiusura del deposito di prodotti soggetti a imposta di consumo dovrà essere inviata una istanza utilizzando i modelli “PLI- Istanza Chiusura deposito” (Allegato 21), “NP-Istanza Chiusura deposito” (Allegato 22) e “PSI-Istanza Chiusura deposito” (Allegato 23) a seconda dei prodotti oggetto di autorizzazione.

Tali istanze corredate dall’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, dovranno essere inviate sempre a mezzo Pec all’Ufficio territorialmente competente e all’Ufficio Centrale.

L’istante e l’Ufficio territoriale concorderanno una data al fine di espletare le operazioni di verifica delle rimanenze dei tabacchi lavorati (nel caso E.1) o dei prodotti soggetti a imposta di consumo (nel caso E.2), della conseguente registrazione di tutte le operazioni di scarico e della chiusura delle relative contabilità anche in relazione alla distruzione della eventuale giacenza di contrassegni di legittimazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negato lo stesso Ufficio territoriale potrà impartire autonomamente le necessarie prescrizioni.

Nel caso in cui la verifica dia esito positivo invece, l’Ufficio Centrale, espletate le verifiche delle insussistenze di pendenze fiscali e valutato l’esito delle fasi istruttorie, adotta il provvedimento di chiusura del deposito richiedendo la cancellazione del codice accisa e alla cancellazione del deposito dall’elenco dei soggetti autorizzati pubblicato sul sito dell’Adm.

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