Acconti al buio: pesa l’incertezza sul calcolo Ace
Dopo la previsione della “stretta” dell’Ace, che dovrà essere calcolata sugli ultimi cinque anni e non più su tutti gli incrementi del patrimonio netto, è possibile che in sede di conversione del Dl 50/2017 si ritorni alla vecchia norma (si veda Il Quotidiano del Fisco del 18 maggio scorso). Nell’incertezza, fino quando il decreto legge non sarà convertito definitivamente i contribuenti non saranno in grado di calcolare l’acconto Ires e Irpef per il 2017. Il termine per la conversione di 60 giorni scade il 23 giugno. Fino a questa data i contribuenti si troveranno nell’incertezza più assoluta, per poi trovarsi a dover versare la prima rata degli acconti entro il 30 giugno.
La riduzione del beneficio
Salvo ritocchi in sede di conversione, la manovra prevede che la base di calcolo dell’Ace (utili accantonati e conferimenti) debba essere determinata considerando gli incrementi patrimoniali a partire dal quinto anno precedente e non più dal 1° gennaio 2011.
Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le imprese dovranno sommare gli incrementi realizzati rispetto al patrimonio esistente alla data di chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si sta calcolando l’agevolazione. Per l’anno 2017 (contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) devono essere sommati gli incrementi patrimoniali rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. In buona sostanza rileveranno gli incrementi compresi nell’arco temporale 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2017. Per il computo dell’Ace relativa al 2018, invece, assumeranno rilievo solo gli incrementi relativi all'arco temporale 2014/2018 e così via.
Il cambiamento introdotto dalla manovra
In precedenza, secondo le disposizioni in vigore (al netto del Dl 50/2017), i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili nelle società assumevano rilevanza per tutti gli anni successivi ai fini del computo dell’agevolazione. La rilevanza sarebbe venuta meno solo nell’ipotesi di decremento. Ora, invece, i conferimenti più vecchi (e in generale gli incrementi di patrimonio) si perdono, essendo necessario considerare esclusivamente gli incrementi patrimoniali degli ultimi cinque anni.
Il calcolo dell’acconto
Entro il 30 giugno 2017 si versa la prima rata degli acconti. In pratica, salvo modifiche al Dl 50/2017 in sede di conversione, già in vista di questa data sarà necessario considerare la “riduzione” del beneficio fiscale per l’anno 2017: i contribuenti dovranno calcolare l’acconto, tenendo conto che l’Ace avrà una base di calcolo ridotta ai precedenti cinque esercizi, non potendo considerare i conferimenti e agli accantonamenti degli utili effettuati in precedenza (oltre l’arco temporale di cinque anni). In questo caso il contribuente deve partire dal rigo “differenza” del Modello di dichiarazione 2017 (periodo di imposta 2016). Successivamente deve determinare l’Ace “figurativa”, considerando gli incrementi relativi al periodo 2012/2016 (ultimi cinque anni), escludendo l’anno 2011. L’importo così determinato deve essere considerato in diminuzione del reddito di impresa, calcolando il rigo “differenza” virtuale e non quello effettivo, che costituirà la base di calcolo dell’acconto relativo al 2017.
Le incertezze fino all’ultimo minuto
Fino al 23 giugno 2017 (termine per la conversione in legge del Dl 50/2017) è possibile, però, che l’Ace torni ad essere calcolata per l’intero periodo (anziché solo sugli ultimi cinque anni). In questo caso, nell’ipotesi in cui i contribuenti abbiano anticipato il versamento degli acconti prima della modifica normativa, avranno determinato importi superiori al dovuto. In alternativa, è possibile attendere la conversione in legge del decreto, non sapendo ancora come calcolare l’Ace. In questo caso c’è il concreto rischio di dover attendere l’ultima settimana rispetto alla scadenza del 30 giugno per effettuare correttamente il calcolo dell’acconto.