Acconto di novembre da monitorare in vista della stretta alle compensazioni
La stretta sulle compensazioni si riverbera sulla liquidità di imprese e professionisti. L’ennesimo intervento di contrasto all’utilizzo indebito dei crediti fiscali, previsto dall’articolo 3 del decreto fiscale (Dl 124/2019), avrà l’effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese. Dal prossimo 1° gennaio, infatti, le aziende non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette e Irap superiori a 5mila euro maturati nel corso del periodo d’imposta 2019, ma dovranno, come già previsto per l’Iva, attendere l’invio delle dichiarazioni.
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Visto che il termine di invio dei modelli è stato spostato, a regime, al 30 novembre - e che a livello operativo è difficile anticiparne l’inoltro, per le tante questioni interpretative spesso risolte solo a ridosso della scadenza - è facile capire come si corra il rischio che le compensazioni restino bloccate fino all’autunno.
Se le ragioni della stretta sono comprensibili, resta il fatto che, per i contribuenti virtuosi, diventerà davvero un paradosso non riuscire più a compensare il credito Ires/Irpef e l’Irap nemmeno al momento della materiale redazione della dichiarazione (dove effettivamente viene cristallizzato il credito) dovendo attendere l’invio del modello.
A livello pratico, potrebbe accadere che i singoli contribuenti siano chiamati a versare i vari tributi a debito durante tutto il 2020, pur in presenza di crediti (2019) che diventano però effettivamente compensabili solo nel tardo autunno. Il tutto con il rischio che poi negli ultimissimi mesi dell’anno (2020) non si riescano a esaurire i crediti compensabili, dovendo a quel punto rinviarne l’utilizzo al 2021. Quindi, di fatto, ben oltre due anni dopo la maturazione del credito.
Già in vista della prossima scadenza del 2 dicembre i contribuenti che prevedono una riduzione dell’imponibile fiscale 2019 rispetto al reddito prodotto nel 2018 dovranno valutare con attenzione il versamento del secondo acconto, “forzando” se mai l’applicazione del metodo previsionale a scapito di quello storico, anche a rischio di dover rimediare con il ravvedimento operoso a consuntivo. Questo perché se dal secondo acconto dovesse scaturire un credito il suo utilizzo sarebbe soggetto alla stretta appena descritta.
Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2020 già con riferimento ai crediti 2019 e sono indirizzate a tutti i contribuenti (imprese professionisti e privati) con l’effetto pratico di estendere i principi fino ad oggi conosciuti per l’Iva anche per i crediti delle dirette e delle relative addizionali.
Esclusi i modelli 770
Le nuove regole non si applicano per il 770, che non dovrà essere presentato in via prioritaria: pertanto i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro anticipati dal datore di lavoro in busta paga rimangono utilizzabili fin dal mese successivo alla loro erogazione.
L’effetto sui modelli 730
La norma parla genericamente di crediti relativi alle imposte sui redditi, quindi vi è da pensare che il modello 730 non sia immune dallastretta. Perciò i contribuenti che vorranno compensare un credito Irpef scaturente dal 730 del 2020 (ad esempio per pagare l’Imu del 16 giugno 2020), nei rari casi di utilizzo del credito sopra soglia 5mila euro, dovranno assicurarsi di aver già inviato il modello e solo a partire dal decimo giorno successivo all’inoltro potranno effettivamente procedere a compensare.
Modello F24 a tappeto
Dal 1° gennaio 2020 cambiano anche le regole per la presentazione del modello F24. Viene infatti esteso a tutti i soggetti (inclusi i privati), per le compensazioni orizzontali di qualsiasi entità l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni anche parziali (quindi non solo F24 a zero).
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