Imposte

Acquisti infragruppo fuori dal bonus R&S

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Nessuna modifica con la legge 96/2018 sull’articolo 8 del decreto legge 87/2018 che non considera più ammissibili al beneficio del credito d’imposta ricerca e sviluppo i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali, se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. La novità si applicherà dal periodo d’imposta 2018, in deroga espressa dell’articolo 3 della legge 212/2000. Inoltre, questi beni immateriali, per poter generare il beneficio, dovranno essere utilizzati in via esclusiva nello svolgimento delle attività ammissibili.

Come prima novità, l’articolo 8 stabilisce che gli investimenti costituiti da «competenze tecniche» e «privative industriali» non sono ammissibili se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo: in questo concetto rientrano non solo le imprese controllate da un medesimo soggetto e le controllanti, ma anche quelle collegate in base all’articolo 2359 del Codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.

Allo stesso modo, si dovrà tenere conto della modifica anche nella determinazione dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta 2012-2014, rilevanti per il calcolo della media di raffronto, e ciò comporta la necessità di dovere rivedere il conteggio di detta media, a suo tempo effettuato, con conseguente aumento dei costi di gestione e dei rischi di errore.

Il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce poi che per gli acquisti infragruppo effettuati fino al periodo di imposta 2017 (soggetti solari) resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili all’agevolazione della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Una seconda rilevante novità è contenuta nel comma 3 dell’articolo 8, secondo il quale l’applicabilità del beneficio per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali è vincolata al loro utilizzo diretto ed esclusivo nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. Non essendovi una limitazione al gruppo societario, si intende che tale norma riguardi anche i casi in cui l’operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti.

Questo significa che, per i beni immateriali di cui alla lettera d), comma 6 dell’articolo 3 del decreto legge 145/2013, oltre al legame diretto con le attività di ricerca e sviluppo ammissibili, è ora richiesto un utilizzo «esclusivo» nello svolgimento delle attività ammissibili. Ne discende che un utilizzo promiscuo di questi beni (ossia anche in relazione ad attività non ammissibili) sembrerebbe determinare l’esclusione in toto di tali costi dal beneficio. L’articolo 8 del Dl 87/2018 non stabilisce una decorrenza specifica. Poiché però essa modifica una precedente previsione del decreto attuativo, sembrerebbe che essa non possa incidere sul beneficio già maturato fino al 2017. Si auspica in ogni caso un’esplicita conferma interpretativa, che tuteli l’affidamento dei contribuenti.

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