Il consumatore finale che ha pagato addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica può sempre agire per la ripetizione dell’indebito contro il fornitore, anche se questi è fallito insinuandosi in tal senso, o, in alternativa, agire direttamente innanzi all’Erario. Così l’ordinanza 31647/2025 della Cassazione.

Le addizionali provinciali...

Riproduzione riservata Ⓒ