Imposte

Agevolazioni ampie per il testamento solidale

di Martian Manfredonia e Gabriele Sepio


Dalla riforma del Terzo settore arrivano nuovi incentivi al testamento solidale. Lo strumento, che negli ultimi anni ha registrato un trend in costante crescita, è sempre più utilizzato da chi decide di veicolare i propri averi per promuovere iniziative solidaristiche e di utilità sociale e con il Dlgs 117/2017 (Cts), viene agevolato anche sotto il profilo fiscale.

In particolare, l’articolo 82, comma 2, del Cts prevede una generale esenzione dalle imposte di successione e donazione, nonché da quelle ipocatastali, per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti del Terzo settore (Ets). In questo modo, aumentano le chance di ottenere risorse per finanziare le proprie attività, in quanto gli enti potranno ricevere beni mobili o immobili senza scontare alcuna imposta. La disposizione riprende, nella sostanza, quanto previsto nell’articolo 3 del Dlgs 346/1990 – che prevede la medesima agevolazione per le Onlus e per le fondazioni e associazioni riconosciute che operano in specifici settori di pubblica utilità – ma ne amplia l’ambito soggettivo ricomprendendo tra i beneficiari tutti gli enti che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore (Runts), a prescindere dalla forma giuridica e dalle attività svolte (con la sola eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria diverse dalle cooperative sociali). Per la piena efficacia della misura bisogna attendere l’istituzione del Runts, mentre per il momento possono beneficiarne solo le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, le quali sono già entrate nella fase transitoria di attuazione della riforma. Per coloro che decideranno di non iscriversi al Registro, invece, rimane in vigore l’originaria esenzione prevista dal Dlgs 346/1990.

Dal punto di vista degli adempimenti, l’esenzione opera a condizione che i beni donati siano utilizzati dagli Ets per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; anche se, a differenza di quanto previsto per chi rimane fuori dal Terzo settore, non è prevista una tempistica entro cui dimostrare l’impiego di quanto ricevuto.

Affinché il lascito sia valido, spetterà al testatore identificare in modo puntuale nel proprio testamento l’ente beneficiario (con denominazione, ragione sociale ed eventualmente codice fiscale o luogo in cui è ubicato), il quale potrà essere individuato come erede o semplice “legatario” del patrimonio. Nel primo caso, l’ente subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto e, se vorrà accettare il lascito, sarà tenuto a farlo con beneficio d’inventario. A tal fine bisognerà presentare una dichiarazione al notaio o al cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione, nonché procedere ad inventariare i beni compresi nell’eredità al fine di individuarne la tipologia e il valore. In caso di legato, invece, l’ente subentrerà nella titolarità di uno o più beni (mobili o immobili) specifici, senza necessità di alcuna accettazione (espressa o tacita) e senza alcuna responsabilità per gli eventuali debiti ereditari (se non nei limiti di quanto ricevuto a titolo di legato).

I beni che possono essere oggetto di trasferimento con queste modalità sono i più svariati, come somme di danaro, azioni, beni mobili e immobili in genere, nonché polizze vita in cui l’ente non profit figuri come beneficiario. È ammessa la possibilità di individuare nel testamento anche le finalità per cui dovranno essere utilizzati i beni o i beneficiari ultimi che dovranno trarne vantaggio (ad esempio persone svantaggiate, disabili, malati), apponendo un preciso onere al lascito. Così, ad esempio, di frequente si sceglie di destinare i propri averi alla ricerca scientifica o progetti solidali, ovvero ad enti che operano nel territorio di residenza ma per utilizzi specifici (si pesi al testatore che scelga di destinare il proprio immobile ad un ente attivo nel sociale, affinché lo adibisca a casa famiglia per disabili, ovvero alle erogazioni effettuate ad un Comune con l’obbligo di impiegare quanto ricevuto per opere di riqualificazione urbana o per il canile comunale).

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