Amministratore di diritto responsabile per l’indebita compensazione
Risponde del reato di indebita compensazione anche l’amministratore di diritto cosciente che la carica ricoperta non gli avrebbe consentito alcun potere effettivo di gestione. In questi termini si è espressa la Cassazione con la sentenza 20223/2017 di ieri.
L’amministratore di una società veniva assolto dal reato di indebita compensazione, previsto e punito dall’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che l’imputato non avesse di fatto poteri gestori. La sentenza veniva impugnata dalla Procura della Repubblica sostenendo che nel caso di specie anche l’amministrare di diritto doveva ritenersi responsabile penalmente ricorrendo i presupposti del dolo eventuale.
Preliminarmente la Corte, ripercorrendo i precedenti indirizzi, evidenzia come è principio giurisprudenziale orami pacifico quello secondo cui risponde del reato fiscale sia l’amministratore di fatto che quello di diritto. E quindi, per configurare il concorso, nonostante il prestanome non abbia poteri d’ingerenza nella gestione, in reato commesso dall’amministrato di fatto, occorre, sottolineano i giudici, ricorrere alla figura del dolo eventuale.
Mutuando tali principi, la consapevolezza da parte di colui che accetta formalmente la carica di amministratore di possibili condotte illecite da parte dell’effettivo dominus assume particolare importanza soprattutto, nel caso di specie, dove la successione amministrativa era avvenuta tra padre e figlio.
Pertanto, concludono i giudici, il prestanome che assume la carica di amministratore con la consapevolezza che dalla propria condotta possono scaturire ipotesi di reato o la probabilità del fatto illecito altrui, unitamente all’accettazione cosciente del rischio che il delitto possa essere perpetrato, raffigurano elementi sufficienti per integrare i presupposti della responsabilità penale. Sulla base di questi presupposti la sentenza è stata annullata e rinviata alla Corte d’appello.
Cassazione, sentenza 20223/2017