Contabilità

Amministratore giudiziario «pigliatutto»

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di Angelo Busani

Qualora la proposta di concordato preventivo preveda l’aumento del capitale della società debitrice, può essere nominato un amministratore giudiziario , il quale (ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della Legge fallimentare):

• convoca l’assemblea, in sostituzione dell’organo amministrativo, qualora non si faccia luogo alla convocazione dei soci per l’adozione della deliberazione di aumento del capitale sociale prevista dalla proposta di concordato omologato;

• adotta la deliberazione di aumento del capitale sociale, in sostituzione dei soci, qualora sia stata bensì convocata l’assemblea per l’adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato, ma l’assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto in detta proposta.

L’articolo 185 della Legge fallimentare dispone infatti che, se il debitore non esegue o ritarda l’esecuzione del piano di concordato preventivo, il tribunale può nominare un commissario ad acta e, se il debitore è una società, può revocare l’organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, il potere di convocare l’assemblea straordinaria dei soci per deliberare l’aumento del capitale sociale e l’esercizio del voto in tale assemblea.

Questa norma assolve alla funzione di assicurare, nell’interesse dei creditori sociali, l’attuazione del piano di concordato preventivo approvato dai creditori medesimi e omologato dal Tribunale, a fronte di atteggiamenti non collaborativi, se non apertamente ostili, degli organi sociali o dei soci della società debitrice.

Un orientamento recentemente assunto dal Consiglio notarile di Firenze ha preso in esame le varie situazioni che possono concretamente presentarsi.

Anzitutto, se l’ assemblea (che dovrebbe essere convocata per l'aumento del capitale sociale) venga invece convocata per l’adozione di una deliberazione diversa dall’aumento di capitale (e apparentemente non incoerente con l’aumento: si pensi a una delibera di trasferimento della sede sociale), alla relativa deliberazione non dovrebbe essere concessa l’omologazione da parte del notaio verbalizzante, in quanto essa potrebbe “complicare” e rendere meno appetibile l’aumento di capitale programmato nel piano concordatario. La concessione dell’omologazione deve altresì essere negata:

• nel caso di assemblea convocata con un ordine del giorno del tutto incoerente o contradditorio (ad esempio: la riduzione del capitale) con la necessità di aumento del capitale prospettata nel piano concordatario;

• nel caso di assemblea convocata per deliberare una proposta di aumento di capitale difforme da quella risultante dal piano concordatario; e, infine:

• nel caso di assemblea bensì convocata per deliberare una proposta di aumento di capitale coerente con il piano concordatario, cui segua però una delibera dei soci difforme da quella proposta e, quindi, in violazione del piano stesso.

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