Amministratori, pignoramento pieno dello stipendio
I compensi dell’
L’amministratore unico e il consigliere sono legati da un rapporto di tipo societario che, anche in ragione del principio di immedesimazione organica, non può essere ricompreso tra quelli previsti dalla norma. Con questo principio chiude un lungo excursus sull'evoluzione delle teorie giurisprudenziali susseguitesi fin dagli anni Ottanta. I contrasti non erano finiti dopo il primo intervento delle Sezioni unite (sentenza 10680/1994).
L’occasione di tornare sull’argomento scaturisce dal ricorso promosso da una banca creditrice contro la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, accogliendo l’opposizione di un debitore contro l’ordinanza di assegnazione di somme accantonate da terzi a titolo di emolumenti per l’attività di amministratore, ha qualificato l’attività in questione come lavoro parasubordinato. Dunque, dentro la fattispecie contemplata dall’articolo 409, n. 3, del Codice di procedura.
L’argomentazione sviluppata dalla pronuncia depositata ieri muove proprio da un’analisi critica dei princìpi si cui si basava la sentenza del 1994. In quell’occasione, pur riconoscendo la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica verso l’esterno tra amministratore e società, le Sezioni unite avevano sottolineato come, all’interno dell’organizzazione societaria, l’attività dell’amministratore debba considerarsi continuativa, coordinata e prevalentemente personale e quindi soddisfi i requisiti indicati dall’articolo 409, n. 3, del Codice, non rilevando in contrario il contenuto parzialmente imprenditoriale dell’operato gestorio.
Anche alla luce del mutato assetto normativo nel frattempo intervenuto, con la sentenza 1545 le Sezioni unite. riconoscono la necessità di una radicale inversione di tendenza rispetto alla propria decisione del 1994. Posto infatti che la riforma del diritto societario ha enfatizzato il ruolo cardine dell’amministratore, quale vero egemone dell’ente sociale, la Suprema corte arriva ad escludere che tale figura possa caratterizzarsi per quella situazione di debolezza contrattuale ed eterodirezione che sono alla base del coordinamento, quale presupposto enunciato dalla disposizione di cui all’articolo 409, n. 3.
Scardinato il requisito del coordinamento quale forma di assoggettamento gerarchico, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto nel senso di escludere la sussistenza di un rapporto parasubordinato tra amministratore e società, con la conseguenza che i compensi spettanti per le funzioni svolte in ambito societario saranno pignorabili senza limiti di sorta.
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1545/2017