Anche l’autofattura viaggerà attraverso il Sistema di interscambio
L’avvento della fattura elettronica impone agli operatori economici di porre maggiore attenzione alla procedura di regolarizzazione degli acquisti mediante l’emissione dell’«autofattura spia». Si tratta dell’obbligo che scatta per il cliente che ha acquistato, nell’esercizio di impresa, arte o professione, beni o servizi senza aver ricevuto la relativa fattura dal fornitore entro quattro mesi dall’ultimazione dell’operazione, ovvero avendola ricevuta con dati errati.
In questi casi l’articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997 prevede per l’acquirente una sanzione pari al 100 per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, se non provvede a regolarizzare l’operazione nei modi e nei termini stabiliti dalla norma.
La fatturazione elettronica, rendendo più agevole per l’amministrazione finanziaria l’individuazione dell’eventuale superamento dei termini a disposizione del cliente, impone una maggior rigore nell’applicazione della procedura in esame.
La procedura
Il cliente si deve attivare se non riceve la fattura di acquisto entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione che, in linea generale, per le prestazioni di servizi coincide con il momento del pagamento del corrispettivo, mentre, per le cessioni di beni mobili, con il momento della consegna o spedizione.
In particolare, con l’attuale procedura cartacea, il cliente deve, entro il trentesimo giorno successivo ai citati quattro mesi dall’ultimazione dell’operazione, regolarizzare l’acquisto presentando all’ufficio dell’Agenzia competente, un’autofattura in duplice copia, contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del Dpr 633/1972, previo pagamento dell’eventuale imposta mediante modello F24 sul quale dovrà essere riportato il codice tributo «9399» (regolarizzazione operazioni soggette a Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione).
L’Ufficio restituisce al contribuente un esemplare dell’autofattura, con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento, che il contribuente provvede ad annotare nel registro degli acquisti in modo da portare in detrazione l’imposta secondo le regole ordinarie.
Nell’ipotesi di ricevimento di fattura irregolare, invece, il perfezionamento della procedura di regolarizzazione deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura.
La trasmissione allo Sdi
Con l’introduzione del sistema di fatturazione elettronica l’autofattura dovrà essere elettronica e trasmessa al Sistema di interscambio (Sdi). Più in dettaglio, la trasmissione dell’autofattura allo Sdi avverrà compilando, nel file fattura elettronica, il campo «TipoDocumento» con il codice convenzionale TD20 e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o committente rispettivamente con i dati del fornitore e con i dati del cliente.
La trasmissione allo Sdi sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio delle Entrate territorialmente competente.
Pertanto, con la futura procedura elettronica, il cliente deve, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura ricevuta, regolarizzare l’acquisto pagando l’eventuale imposta mediante modello F24, annotando nel registro acquisti l’autofattura emessa e trasmettendo il file allo Sdi.