Controlli e liti

Antiriciclaggio, la revisione delle Autorità sarà a tappe

di Valerio Vallefuoco

Le nuove norme antiriciclaggio dettano tempi e modi di entrata in vigore della riforma.

Le disposizioni delle Autorità di vigilanza di settore emanate in forza di norme abrogate o sostituite dal decreto correttivo continueranno a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. Queste Autorità avranno poi 12 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della riforma per emanare le disposizioni attuative delle procedure di mitigazione del rischio.

In particolare, dovranno essere individuati i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adotteranno presidi, controlli e procedure per la valutazione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché per l’introduzione di una funzione antiriciclaggio oltre alla nomina, se necessaria, di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica di politiche, controlli e procedure.

Stessa scadenza per l’adozione da parte del Mef, d’intesa con il ministero dello Sviluppo economico, del decreto per l’ individuazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, oggetto di comunicazione al Registro delle imprese, termini e modalità di accesso a queste informazioni da parte dei soggetti autorizzati nonché modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

Nell’arco di un anno dalla data di entrata in vigore delle riforma, i concessionari di gioco dovranno adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Anche il Mef avrà un anno di tempo per adottare il decreto per definire le modalità tecniche per l’alimentazione e la consultazione del Registro dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. Entro tre mesi dall’entrata in vigore di tale decreto, l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, deve avviare la gestione del Registro dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di taluni servizi di pagamento, riscontrino in capo all’ordinante l’assenza del titolo di soggiorno , dovranno darne notizia, entro 12 ore dal compimento dell’operazione, al Questore del luogo in cui l’operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all’identità dell’ordinante e dell’operazione eseguita.

Infine, le norme relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria entreranno in vigore nel momento in cui sarà operativo l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf), quale introdotto dalla riforma attuata con la legge di stabilità 2016. A questo Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. In attesa della normativa attuativa e delle delibere Consob necessarie per dare inizio all’operatività dell’albo, l’Ocf potrà svolgere esclusivamente la funzione di tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Solo per il regime sanzionatorio sulla base del principio del favor rei l’entrata in vigore dovrebbe essere immediata ovvero dal quindicesimo giorno successivo pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e il regime più favorevole dovrebbe essere esteso alle sanzioni già irrogate e impugnate con sentenza non passata in giudicato.

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