Controlli e liti

Assegnazione agevolata ai soci, il Fisco circoscrive l’abuso del diritto

Dal cambio di destinazione d'uso fino alla cessione tramite gli assegnatari. L’unico limite alla libertà di iniziativa è il divieto di ottenere vantaggi indebiti

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di Dario Deotto

La legge di Bilancio per il 2023 ha riproposto la disciplina dell’assegnazione e della cessione dei beni ai soci nonché della trasformazione in società semplice agevolate. Temi su cui spesso vengono fatte aleggiare ipotesi di abuso del diritto.

Va ricordato preliminarmente il principio generale (comma 4, articolo 10-bis, legge 212/2000) in base al quale il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. La norma sottolinea, quindi, che l’unico limite a tale libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito. In pratica, il contribuente, al di là della sostanza economica o delle ragioni extrafiscali, marginali o meno, può scegliere una condotta semplicemente perché determina un vantaggio fiscale lecito.

Il cambio di destinazione d’uso

Venendo al tema dell’assegnazione o cessione agevolata ai soci (nonché della trasformazione in società semplice) occorre segnalare la circolare 26/E/2016, con la quale è stato ritenuto che se un fabbricato veniva utilizzato direttamente dalla società ma poi, prima dell’assegnazione, veniva concesso in locazione, l’immobile poteva (può) essere oggetto di assegnazione agevolata. La circolare è stata chiara: «il cambiamento di destinazione d’uso, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio d’imposta non sindacabile».

Chiaramente, nel caso di specie, occorre che il contratto di locazione sia effettivo: in sostanza, che non si tratti di un contratto alterato. Se il contratto risulta simulato non si è, comunque, nell’abuso del diritto – nel quale i contratti sono tutti legittimi, mentre è il vantaggio a essere illegittimo – bensì, a tutti gli effetti, nell’evasione.

È da segnalare anche la successiva risoluzione 98/E/2017, attraverso la quale l’Agenzia ha ammesso la liceità di una scissione non proporzionale asimmetrica volta a permettere la fruizione dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci di cui alla legge 208/2015 (senza che si abbia la necessità di individuare ragioni economiche, se non quella del legittimo risparmio d’imposta, che giustifichino l’operazione).

La cessione tramite i soci

Molto significativa è anche la risoluzione 93/E/2016. Il caso trattato è quello di una società che ha ricevuto una proposta di acquisto di immobili, la cui cessione però avrebbe generato una plusvalenza che, con le regole impositive ordinarie, comportava un carico fiscale tale da rendere non realizzabile l’operazione. La società contribuente aveva quindi chiesto all’Agenzia se fosse possibile beneficiare dell’assegnazione agevolata degli immobili (legge 208/2015) e successivamente effettuare la cessione degli stessi immobili da parte dei soci persone fisiche assegnatari, avvalendosi del regime fiscale disciplinato dall’articolo 67 del Tuir e considerando come valore “di carico” quello conseguente all’assegnazione medesima.

Ebbene, l’amministrazione ha escluso ogni ipotesi di abuso del diritto, in quanto il vantaggio fiscale realizzato è del tutto legittimo. L’operazione risulta, anche per l’Agenzia, in linea con le intenzioni che il legislatore ha voluto perseguire, non essendo in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. La stessa risoluzione 93/E/16 specifica che, non essendo stato riscontrato alcun indebito vantaggio fiscale, non occorre indagare la sussistenza di valide ragioni economiche.

È pertanto confermato che se il contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nelle condizioni di applicare un vantaggio fiscale previsto dalla legge, a prescindere dalla sussistenza della sostanza economica delle operazioni stesse, si configura ipotesi di legittimo risparmio d’imposta e non di abuso del diritto.

L’operazione circolare

Va invece ricordata la risoluzione 99/E/2017. Una società risultava intestataria di un immobile che utilizzava direttamente. Per cui la stessa società intendeva: 1) conferire l’azienda in una newco costituita dagli stessi soci della società conferente; 2) concedere in locazione l’immobile alla stessa newco; 3) assegnare l’immobile ai soci; 4) sciogliersi e assegnare ai soci la partecipazione nella newco. Secondo la risoluzione, si tratta – correttamente – di abuso del diritto, in quanto operazione circolare.

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