Imposte

Attenzione ai termini per regolarizzare

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Considerata la rilevanza attribuita alla ricezione della fattura, la circolare 1/E dell’agenzia delle Entrate rammenta che, se non si riceve il documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione (oppure se si riceve fattura irregolare), occorre procedere alla regolarizzazione in base all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 471/1997 (o comma 9-bis, per le operazioni soggette a reverse charge). In difetto, si applica la sanzione del 100% dell’imposta non regolarizzata, con il minimo di 250 euro.

È il caso, per esempio, di una consegna di beni eseguita da un fornitore nazionale il 20 dicembre 2017 per la quale non sia pervenuta fattura entro il termine di quattro mesi. In questa ipotesi, entro il trentesimo giorno successivo (termine che, di fatto, configura il momento di esigibilità dell’Iva da regolarizzare), il cessionario deve eseguire la regolarizzazione, versando l’imposta ed emettendo autofattura. Questo documento, una volta restituito dalle Entrate munito dell’attestazione di avvenuti regolarizzazione e versamento, è annotato, al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della regolarizzazione, nel registro degli acquisti per la detrazione con riferimento al 2018.

Potrebbe anche accadere che, mentre è in corso il termine per la regolarizzazione, ad esempio il 10 maggio 2018, si riceva la fattura del fornitore. In questo caso, la regolarizzazione non pare necessaria (e quindi nessuna sanzione è dovuta, in linea con il principio desumibile dalla risoluzione 98/E/2014) e l’Iva addebitata in fattura sarebbe detraibile secondo le regole ordinarie: vale a dire, previa registrazione nella liquidazione del 16 giugno 2018 o anche successivamente, con il limite della dichiarazione relativa al 2018.

Infine, la fattura potrebbe essere ricevuta oltre il termine per la regolarizzazione. In questa ipotesi, occorre distinguere:

se il cessionario/committente ha già regolarizzato (sottraendosi così all’applicazione della sanzione), il diritto a detrarre l’Iva regolarizzata non è in discussione (il fornitore dovrebbe però essere autorizzato a emettere nota in diminuzione per stornare l’Iva addebitata in fattura, ma assolta “in proprio” dal cliente cui andrà resa se al tempo pagata);

se, invece, la regolarizzazione non è stata eseguita, il diritto di detrazione dell’imposta dovrebbe comunque essere salvo ed esercitabile in base alle nuove regole. In questo caso, però, la mancata regolarizzazione resta punibile in capo al cessionario/committente, il quale si potrà ravvedere per ridurre l’entità della sanzione.

Trattandosi di questioni delicate, ma frequenti, occorre che le Entrate completino in fretta le istruzioni per l’uso.

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