Adempimenti

Autofattura per le royalties versate a società estere

di Emilio de Santis

Il contratto di licenza per l’utilizzo di un brevetto industriale fa originare, in presenza dei requisiti soggettivi e territoriali, prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 2 del Dpr 633/1972. E infatti tale contratto – insieme agli altri individuati dalla norma richiamata – «non riguarda prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare di non fare, quale ne sia la fonte» come invece contemplati al comma 1 del medesimo articolo 3.
Lo afferma la sentenza 20806/2017 della Cassazione, che accoglie il ricorso delle Entrate avverso la sentenza della Ctr Marche n. 184/4/09, favorevole al contribuente. Quest’ultima aveva ribaltato la decisione della Ctp la quale respinse il ricorso contro un avviso di accertamento per Iva anno 1999, fondato sulla contestazione del mancato assoggettamento ad Iva dei compensi corrisposti dalla società ricorrente ad una società svizzera, priva di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale, a seguito del riscontro dell’esistenza di un contratto di licenza per l’utilizzo di un brevetto industriale.
La Suprema corte condivide l’unico motivo del riscorso, fondato sulla «violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma secondo, n. 2, dell’art. 7, comma quarto, lett. d) (attualmente si deve vedere il combinato disposto dell’art. 7 ter, comma 1 con l’art. 7 septies, comma 1, lettera a), e dell’art. 17, comma terzo, del Dpr n. 633 del 1972»(attualmente quest’ultimo articolo, al comma 2, regolamenta gli adempimenti posti a carico dei committenti residenti).
Peraltro - osservano ancora i giudici di legittimità -, nonostante «l’operazione fosse sicuramente rilevante ai fini Iva» non può disconoscersi che «il diritto di detrazione è connesso alla effettività dell’operazione (requisito sostanziale) e non può essere subordinato al rispetto di adempimenti od obblighi meramente formali», come affermato in plurimi interventi della Corte di Giustizia (fra le altre quella in data 8 maggio 2008, cause riunite C – 95/07 e C – 96/07). Quindi, prosegue la Cassazione, «se l’operazione non è stata occultata e se l’amministrazione fiscale non ha trovato ostacoli nella sua ricostruzione, l’infrazione è formale e, dunque, la detrazione non può essere negata al soggetto passivo, poiché il risultato fiscale finale sarebbe stato comunque identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’Iva (Cass. 7576/2015)».
Poiché nel caso all’esame il contribuente aveva dato luogo alle regolari registrazioni dell’operazione sul libro giornale, spetta il diritto alla detrazione, laddove - sul piano dell’applicabilità delle sanzioni - la violazione del reverse charge non è meramente formale (nel qual caso opererebbe la non punibilità prevista dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000), per cui esse sarebbero dovute. Ma, di tanto, l’agenzia delle Entrate nulla aveva eccepito nel ricorso contro la decisione della Ctr, che ne aveva escluso l’applicazione.

La sentenza n. 20806/2017 della Cassazione

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