Autoriciclaggio a rischio «incroci»
Con l’introduzione del reato di autoriciclaggio sono state acuite le criticità interpretative legate all’astratta sovrapposizione di varie norme incriminatrici che, nel nostro ordinamento, mirano a sanzionare le condotte attraverso le quali il responsabile di un reato fiscale impiega o, in qualsiasi altro modo, dispone del provento illecitamente realizzato.
Già la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – oggi contemplata dall’articolo 11 del Dlgs 74/2000, che ha riscritto la norma un tempo prevista dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/73 – aveva generato non poche problematiche di interpretazione in ordine al livello di arretramento della rilevanza penale di condotte della specie, rispetto a quella caratterizzante il reato dichiarativo tipo che generalmente funge da suo presupposto.
VEDI LA SCHEDA “REATI A CONFRONTO”
La giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo, in diverse circostanze precisato come il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quale reato di pericolo, non richieda che l’amministrazione finanziaria abbia già intrapreso un’attività di verifica, di accertamento o che abbia proceduto all’iscrizione a ruolo del relativo debito tributario.
Ai fini del perfezionamento del delitto è, invece, sufficiente che la condotta risulti idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione, con un giudizio di valutazione che, evidentemente, precede ogni attività coattiva realizzata dall’amministrazione finanziaria.
L’alienazione simulata e il compimento degli altri atti fraudolenti, come contemplati dall’articolo 11, acquisiscono, dunque, rilevanza penale in un momento pericolosamente vicino a quello che, invece, può essere considerato come naturale appendice (o prosecuzione) del reato dichiarativo presupposto.
La questione si arricchisce di ulteriori contorni critici se si considerano – come accennato – le modalità con cui il legislatore ha inteso disegnare la condotta commissiva del reato di autoriciclaggio, ancorata all’impiego, alla sostituzione e al trasferimento di proventi in modo da ostacolare concretamente l’individuazione della loro provenienza delittuosa.
La dottrina, al riguardo, ha avuto modo di precisare come il carattere istantaneo dei reati fiscali, la maggior parte dei quali integrati al momento di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ovvero allo spirare del termine di tolleranza a suddetta scadenza di presentazione, determini l’impossibilità di contestare il reato di autoriciclaggio per condotte anteriori al momento di realizzazione del necessario reato fiscale presupposto.
In tali circostanze, non resterebbe tuttavia esclusa l’integrazione del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte che, come abbiamo visto, ben può essere realizzato attraverso attività fraudolente o simulatorie che, anche prima della presentazione della dichiarazione, mirino ad occultare illecitamente il risparmio d’imposta realizzato, ponendosi nell’alveo di quelle condotte insidiose e oblique che la giurisprudenza di legittimità ha statuito come idonee a porre in pericolo le ragioni, pur se ancora in nuce, esercitabili dall’amministrazione finanziaria.
In ogni caso, non sfugge, ulteriormente, come l’autoriciclaggio comprenda gran parte degli elementi che caratterizzano e definiscono la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, essendo difficile immaginare una condotta di autoriciclaggio, avente quale reato fonte una fattispecie illecita di natura fiscale, che non si sostanzi nel compimento ad opera del reo di atti simulati o fraudolenti sui propri beni, idonei a eludere, in tutto o in parte, le pretese erariali.
Unico elemento di differenzazione, in proposito, appare – ai fini dell’integrazione della fatti-specie di cui all’articolo 648-ter 1 del Codice penale – la possibilità di individuare e isolare nel patrimonio dell’autore del reato tributario l’utilità connessa all’illegittimo risparmio d’imposta così conseguito.
Il quadro normativo di riferimento, in definitiva, pone notevoli problematiche di compenetrazione e impone agli interpreti una scrupolosa prudenza interpretativa, specie se si considera come – sebbene l’autoriciclaggio e la sottrazione fraudolenta mirino a tutelare beni giuridici profondamente diversi e tra le relative fattispecie non esista alcun rapporto in tema di concorso apparente di norme – potrebbe ben sussistere in astratto una doppia contestazione per autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in ragione della medesima condotta di impiego dell’illecito provento, realizzato per effetto dello stesso reato dichiarativo presupposto.
Sotto diverso profilo, potrebbe invece più facilmente accadere che a fronte della medesima condotta, si sia impossibilitati a contestare il reato di autoriciclaggio, essendo costretti a ripiegare sulla fattispecie di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, tutte le volte in cui la condotta contestata si sia consumata in un momento antecedente a quello della commissione effettiva del reato fiscale presupposto, ovvero allorquando non risulti possibile, con una pericolosa valutazione effettuabile solo ex post, identificare la porzione di risparmio fiscale da cui origina l’utilità del reato tributario incrementativa del patrimonio dell’agente..
VEDI LA SCHEDA “REATI A CONFRONTO”