Avvisi di liquidazione, per le locazioni autotutela «veloce»
Da qualche giorno l’agenzia delle Entrate ha attivato, su tutto il territorio nazionale, il nuovo servizio online «Civis istanze autotutela locazioni», con cui è possibile chiedere il riesame di un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione. Tale servizio consente quindi ai contribuenti che hanno ricevuto un avviso di liquidazione relativo a un contratto di locazione di chiedere via web, personalmente o tramite intermediario, il riesame dell’atto da parte dell’ufficio che lo ha emesso, nel caso in cui ritengano che vi sia un errore.
Fruibile da cittadini e intermediari, «Civis istanze autotutela locazioni» è il primo servizio di assistenza telematica che riguarda gli atti relativi all’imposta di registro; nella sezione «Assistenza fiscale-Civis» del sito dell’agenzia delle Entrate è disponibile anche una guida che ne illustra il funzionamento.
Una volta inviata l’istanza, si può consultare on line lo stato della lavorazione ed anche, attivando l’apposita funzione, essere avvisati della conclusione del procedimento via sms o tramite e-mail.
Per accedere al servizio Civis Autotutela è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel per i professionisti che operano per conto dei loro assistiti) e selezionare il link «Istanze di autotutela locazioni».
Si ricorda che il canale telematico Civis era già operativo anche rispetto ad altri settori. I cittadini e intermediari già da tempo possono chiedere assistenza qualificata su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici, cartelle di pagamento e modelli di versamento F24, nonché presentare i documenti richiesti dall’Agenzia sia nell’ambito del controllo formale sia a seguito di una comunicazione finalizzata all’adempimento spontaneo.
Nell’autotutela “classica”, quella con carta libera per intenderci, occorre riportare nell’istanza l’atto di cui si chiede l’annullamento nonché i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. Ciò vale anche per le istanze telematiche attivabili con Civis.
L’annullamento dell’atto illegittimo, in generale, può essere effettuato anche se:
•il giudizio è ancora pendente;
•l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
•il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
L’annullamento dell’atto principale provoca a cascata l’annullamento automatico degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Va infine segnalato che, poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza, sia in carta libera che utilizzando il nuovo servizio Civis, non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.