L'esperto rispondeAdempimenti

Bonus ristrutturazioni, solo la dichiarazione sostitutiva dell’impresa consente di regolarizzare il pagamento con bonifico ordinario

L’impresa esecutrice dei lavori deve rilasciare al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità

di Marco Zandonà

La domanda

Nel 2024 è stato fornito e installato nella casa di abitazione un impianto di videosorveglianza qualificabile come intervento di ristrutturazione di cui all’articolo 16-bis Tuir. Il pagamento però è stato eseguito con bonifico ordinario e non con bonifico dedicato che ha impedito alla banca di eseguire la ritenuta di legge. Non sono stati indicati nel bonifico tutti i dati richiesti, come il riferimento all’articolo 16-bis, Dlgs 917/86 (indicazione presente solo nella fattura), il codice fiscale del beneficiario della detrazione del 50%, il codice fiscale/partita Iva del beneficiario del pagamento. Si chiede, in linea con la circolare dell’agenzia delle Entrate 43/E del 18 novembre 2016, se è corretto usufruire del bonus 50% per le ristrutturazioni, pur in presenza delle omissioni di cui sopra, e dopo che l’azienda fornitrice attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
A. C. - Sassari

La risposta è affermativa sempre che non sia possibile annullare il pagamento precedente e ripetere il bonifico con le indicazioni corrette. Ai fini della detrazione del 50%.36% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si vede anche la guida al 50% su ww.agenziaentrate.it, articolo 1, comma 54-56 legge 207/2024) tutte le spese sostenute detraibili devono essere state pagate con bonifico bancario o postale parlante...