Controlli e liti

«Avviso» omesso? La sanzione ridotta rimane possibile

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

In caso di presentazione della dichiarazione integrativa relativa al condono del 2002-2003 la notifica del ruolo contenente la maggiore imposta dovuta poteva essere posticipata fino al 31 dicembre 2008 grazie alla proroga anche se effettuata a termini già scaduti. L’avviso bonario è obbligatorio quando dai controlli automatici emerge un risultato difforme rispetto alla dichiarazione presentata, ma la sua omissione non comporta l’illegittimità del ruolo, anche se va riconosciuta la riduzione delle sanzioni a un terzo. Così la sentenza 3342/2017 della sezione tributaria della Corte di cassazione depositata ieri.

La vicenda

Una Srl presenta nel 2003 la dichiarazione integrativa a corredo della domanda di condono ex legge 289/2002 e nel 2007 l’Amministrazione le notifica tramite cartella l’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute e delle sanzioni piene.

La società si oppone davanti alla Ctp. Intanto l’iscrizione a ruolo è illegittima perché non preceduta dalla previa notifica dell’avviso bonario. Inoltre è fuori termine in quanto sarebbe dovuta avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2006, termine già scaduto e non prorogabile al 31 dicembre 2008.

L’Amministrazione si oppone. Non conta la notifica dell’avviso bonario per conferire legittimità al ruolo. Inoltre la notifica della cartella di pagamento, in base all’articolo 37, comma 44, del Dl 223/2006, poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 2008.

La sentenza

La Ctp accoglie integralmente il ricorso introduttivo per entrambi i profili. La Ctr, per contro, conferma parzialmente la sentenza esclusivamente sotto il profilo della decadenza in quanto non è possibile prorogare al 31 dicembre 2008 un termine già scaduto.

Amministrazione e contribuente ricorrono entrambe in Cassazione per le proprie soccombenze. La Corte accoglie il ricorso principale dell’Amministrazione, rigetta quello incidentale della contribuente e cassa con rinvio la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

il termine di notifica del ruolo relativo alle dichiarazioni integrative per il condono ex legge 289/2002, già fissato a pena di decadenza al 31 dicembre 2006, è stato poi prorogato al 31 dicembre 2008 e non rileva che tale proroga sia avvenuta a termini già scaduti;

l’invio della comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario) è obbligatorio quando dai controlli automatici emerge una maggiore imposta dovuta rispetto a quella risultante dalla dichiarazione, ma la sua omissione costituisce una mera irregolarità, non preclude mai anche al momento del ricevimento del ruolo, di corrispondere l’imposta dovuta con le sanzioni ridotte.

Cassazione, sezione tributaria, sentenza 3342/2017

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