Bilanci, la derivazione «dribbla» i salti d’imposta
In sede di determinazione delle imposte, e comunque entro la data di versamento, le società che adottano i principi contabili nazionali devono fare i conti con la disciplina fiscale delle operazioni già in essere al 31 dicembre 2015 e non ancora esauritesi al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore delle nuove regole contenute nel Dlgs 139/2015.
Si tratta non solo di gestire gli eventuali stralci di costi di ricerca e di pubblicità e le problematiche connesse ai derivati, ma anche di comprendere quale sia il regime fiscale di operazioni su azioni proprie, di chi sceglie di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato o della contabilizzazione delle obbligazioni proprie prevista dal nuovo Oic 19.
Obbligazioni proprie
Per quanto riguarda le obbligazioni proprie, l'Oic 19, nella versione approvata a dicembre 2016, prevede che il riacquisto sul mercato di obbligazioni emesse dalla società, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, debba essere contabilizzato come un'estinzione anticipata, in linea con quanto accade per i soggetti Ias adopter. Pertanto, se prima ci si limitava a rilevare nell’attivo le obbligazioni riacquistate, mantenendo iscritto anche il debito obbligazionario e senza far emergere componenti reddituali, ora, all'atto del riacquisto, si deve cancellare dallo stato patrimoniale il debito obbligazionario contabilizzando eventuali differenze nell'area finanziaria del conto economico. L’interpretazione sostanziale del riacquisto di tali obbligazioni, infatti, inibisce alla società la contabilizzazione nell'attivo di titoli di debito, che rappresenterebbero crediti verso sé stessa, e nel passivo debiti per obbligazioni parimenti verso sé stessa. Considerato che tali modifiche contabili possono essere rilevate retroattivamente, in tal caso, dal punto di vista fiscale, non si rende applicabile il principio di derivazione introdotto dal decreto legge 244/2016, poiché da esso potrebbero conseguire fenomeni di tassazione anomala. Infatti, la rivendita di obbligazioni proprie effettuata a partire dal 2016, non generando le componenti di conto economico che il nuovo Oic 19 fa emergere già al momento del riacquisto, finirebbe per rendere fiscalmente irrilevanti gli eventuali differenziali relativi all'operazione. Per evitare tale risultato, si deve attivare il doppio binario dando, quindi, rilevanza fiscale ai componenti reddituali che sarebbero emersi con le vecchie regole di contabilizzazione.
Costo ammortizzato
Analogo ragionamento vale per chi sceglie di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato. Tali soggetti devono, infatti, sterilizzare in sede di determinazione delle imposte la nuova rilevazione contabile al fine di far valere il regime fiscale precedentemente applicato.
Azioni proprie
Alle operazioni su azioni proprie, che risultavano iscritte al 31 dicembre 2015, si rende applicabile il principio di derivazione, non conseguendo da esso alcun fenomeno di tassazione anomala, come accade anche per i derivati di copertura. Pertanto, la vendita di tali azioni proprie effettuata a partire dal 2016, non generando componenti di conto economico in base alla nuova disciplina contabile introdotta dal Dlgs 139/2015, non avrebbe rilevanza fiscale.
Ricerca, pubblicità e derivati
Per i costi di ricerca e pubblicità eliminati dall'attivo al 1° gennaio 2016, si deve proseguire nella deduzione delle quote di ammortamento secondo il piano fiscale già avviato. Infine, per gli strumenti derivati di natura speculativa in essere al 31 dicembre 2015, iscritti per la prima volta nel bilancio 2016, non si determinano effetti fiscali immediati, in quanto la tassazione o la deduzione delle componenti valutative avverrà solo al momento del realizzo. Per quelli, invece, già iscritti nel bilancio 2015, continua a trovare applicazione la previgente formulazione dell'articolo 112 del Tuir (ivi inclusa, quindi, la limitazione alla deduzione dei componenti negativi di origine valutativa del comma 3).