Contabilità

Bilanci e holding, iscritti i dividendi deliberati

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Costo della partecipazioni, dividendi, eliminazione delle azioni proprie, classificazione in bilancio dei rapporti con imprese sorelle: sono questi gli aspetti più rilevanti contenuti nei nuovi principi contabili Oic emanati a seguito del Dlgs 139/2015. Le novità riguarderanno i bilanci ordinari 2016 (se solari) delle holding di partecipazioni industriali, la cui area caratteristica è costituita dalla voce C del conte economico: dividendi, plusvalenze, altri proventi finanziari, interessi attivi e passivi ed altri oneri finanziari.

Il principio contabile Oic 21 riguarda le partecipazioni che costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese, comprese quelle controllate e/o collegate. L'Oic 21 recepisce le novità civilistiche in relazione sia alle azioni proprie ed alla correlata riserva negativa del patrimonio netto (Oic 28), sia alla classificazione in stato patrimoniale e in conto economico dei rapporti tra imprese sorelle o consociate (tecnicamente tra la società e le imprese sottoposte al controllo delle controllanti). In merito, l'Oic suggerisce di evidenziare tra gli oneri finanziari le perdite derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese sottoposte a comune controllo, immobilizzate e non, seppure ciò non sia espressamente richiesto dal codice civile

L'Oic 21 (par. 21-26) ricorda che le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, che è pari al prezzo pagato, a cui sono aggiunti gli oneri accessori, ossia i costi direttamente imputabili all'operazione, quali i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese ed le imposte. I costi accessori possono anche comprendere le spese di consulenza per la contrattualistica ed altre attività di advisor.

Per determinare la perdita durevole di valore, la valutazione delle partecipazioni immobilizzate (par. 27 e seguenti dell'Oic 21) si basa su fattori interni ed esterni alla società, tale stima deve essere particolarmente accurata, prudente e motivata, tenendo conto che eventuali piani di recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario devono avere le caratteristiche di concretezza, ragionevole possibilità di realizzazione e brevità di attuazione. Le eventuali minusvalenze da valutazione e/o eventuali ripristini di valore sono da iscrivere nella voce D del conto economico, in cui va contabilizzata, come per gli esercizi precedenti, anche l'eventuale accantonamento al fondo copertura perdite della partecipata, quando le perdite della partecipata eccedono il valore contabile della partecipazione.

L'Oic 21 e l'Oic 12 eliminano la previsione che permetteva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione, a condizione che il bilancio della controllata fosse approvato dal suo organo amministrativo prima di quello della controllante. Dal 2016, l'unica regola generale prevede che i dividendi «sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione», con applicazione retrospettiva per coloro che, negli scorsi anni, avessero utilizzato il criterio della maturazione economica dei dividendi.

Un'altra interessante conferma dell'Oic 21 riguarda la distribuzione delle riserve, che sono sempre considerate dividendi dal punto di vista civilistico, mentre dal punto di vista fiscale bisogna avere riguardo alla natura, di utili o di capitale, della riserva. A seguito della distribuzione della riserva, contabilizzata come dividendo, dovrà verificarsi che il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore, da contabilizzare tra le minusvalenze da valutazione. In tale caso, che può in genere presentarsi in seguito alla distribuzione di riserve di capitale, il conto economico accoglierebbe sia un dividendo sia una svalutazione.

Per un migliore coordinamento con l'Oic 29 (cambiamento principi contabili e valutazione eventi successivi), per la determinazione del valore di presumibile realizzo delle partecipazioni non immobilizzate, l'Oic 21 non contiene più le considerazioni sull'andamento del loro valore di mercato rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Le principali voci del conto economico delle holding industriali e commerciali riguardano l'area dei proventi ed oneri finanziari (voce C del conto economico), che evidenziano i risultati della loro attività caratteristica.

La voce C15 contiene i proventi da partecipazioni, quali dividendi al lordo di eventuali ritenute (da iscrivere tra i crediti o tra i costi in B14, a seconda della fattispecie), plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e nel circolante (nel previgente principio il riferimento era solo al circolante), utili in natura, ricavi da warrant e diritti d'opzione. Non si evidenziano sostanziali novità rispetto all'Oic attuale.

Tra gli altri proventi finanziari della voce C16 si evidenzia la scomparsa degli scarti di sottoscrizione e negoziazione, che devono ora essere inseriti negli interessi attivi o negli utili da negoziazione, mentre è inclusa la differenza positiva tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri così come, in caso di crediti commerciali superiori a 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi diversi dai tassi di mercato, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale e quello a termine; la differenza negativa andrà contabilizzata in C17.

La parte ordinaria del conto economico (voci A e B) non evidenzia differenze rispetto alla precedente versione dell'Oic: ad esempio l'Iva indetraibile da prorata, tipica delle holding, continua ad essere iscritta nella voce B14, mentre quella che costituisce un costo accessorio segue la contabilizzazione del bene o servizio a cui si riferisce.

Per quanto concerne l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, si ritiene che le fattispecie ivi descritte non abbiano una specificità riferibile alle holding, essendo operazioni che possono coinvolgere tutte le società.

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