Contabilità

Bilanci, nella relazione sulla gestione ricalcolo per gli indicatori finanziari

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di Franco Roscini Vitali

Documento a corredo del bilancio: è questa la funzione della relazione sulla gestione prevista, per le imprese che redigono il bilancio in forma completa, dall’articolo 2428 del codice civile.
Si tratta di un documento che non fa parte in senso tecnico del bilancio, non essendo richiamato nell’articolo 2423, Codice civile ma che lo correda e che, nel tempo, ha assunto sempre maggiore importanza per espressa previsione delle direttive comunitarie.
Tra l’altro, dai bilanci relativi all’esercizio 2017, il soggetto incaricato della revisione legale ha l’obbligo di ampliare il proprio giudizio di coerenza delle relazione al bilancio che dovrà contenere una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto, acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione stessa, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.
Il motivo per cui alla relazione non corrisponde, almeno per il momento, alcun principio contabile è proprio il fatto che si tratta di un documento non facente parte del bilancio.

Le novità “indirette”
Il decreto legislativo 139/2015, nell’introdurre nel Codice civile le nuove norme di redazione del bilancio, non ha apportato novità circa il contenuto della relazione sulla gestione, eccettuata la soppressione dell’obbligo di illustrare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, “traslocati” nella nota integrativa con informazione più ampia.
Tuttavia, il contenuto della relazione ai bilanci 2016 recepisce, indirettamente, le novità relative alla redazione del bilancio.
Per esempio, l’obbligo di illustrare la situazione della società e l’andamento e il risultato della gestione anche attraverso indicatori finanziari impone, da sempre, la riclassificazione degli schemi di bilancio. Tuttavia, con riferimento al conto economico, la soppressione della parte straordinaria comporta una riclassificazione che può essere più impegnativa rispetto al passato, perché devono essere eliminati nella parte ordinaria, per esempio, componenti relativi ad esercizi precedenti (si pensi alle sopravvenienze), se rilevanti: medesimo discorso con riferimento a plusvalenze/minusvalenze relative a trasferimenti di rami d’azienda, proventi/oneri derivanti da ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie. Questi componenti, tra l’altro, sono illustrati nella nota integrativa quali elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali: è opportuno che nella riclassificazione siano denominati come “eccezionali”, “non ripetitivi”, o “relativi ad esercizi precedenti”, evitando la denominazione di “straordinari” che nel Codice civile è stata eliminata.
La riclassificazione consente anche di effettuare correttamente il confronto con gli indicatori relativi agli esercizi precedenti.
Analogo discorso per la determinazione del tax rate, costituito da imposte correnti, differite e anticipate, che sono le imposte di competenza dell’esercizio, escludendo quelle non di competenza, ovvero relative ad esercizi precedenti eventualmente presenti nella voce 20 del conto economico.
Con riferimento allo stato patrimoniale, l’iscrizione delle azioni proprie non più nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante ma nella riserva negativa del patrimonio netto, comporta una diminuzione dell’attivo con il conseguente effetto sull’indice di redditività del capitale investito, espresso dal Roi (Return on investment). In questo caso, infatti, il Roi apparentemente risulta migliorato rispetto all’esercizio precedente: pertanto, è più che opportuno rivedere anche l’indice relativo all’esercizio 2015, operazione agevole dal momento che allo stato patrimoniale dell’esercizio 2016 è affiancato “per comparazione” quello relativo all’esercizio 2015.
Anche in questo caso è importante effettuare in modo corretto la riclassificazione del conto economico, isolando nello stesso le componenti eccezionali, perché il Roi è il risultato del rapporto tra Reddito operativo e Capitale investito: pertanto, anche il primo valore deve essere determinato correttamente.
Considerazioni simili, per quanto riguarda il raffronto con l’esercizio precedente, riguardano il Roe (Return on equity) che deriva dal rapporto tra Utile netto e Patrimonio netto.
Altra novità introdotta dal decreto 139/2015 negli schemi di stato patrimoniale e conto economico è costituita dalle specifiche voci relative alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese consorelle), che si riverbera sull’illustrazione dei rapporti con le imprese del gruppo prevista nella relazione sulla gestione.
La relazione sulla gestione, poi, deve contenere informazioni sull’evoluzione prevedibile della gestione che, se del caso, potrà fare riferimento anche ai «fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio» che, come già evidenziato, sono illustrati nella nota integrativa anche con il conseguente effetto patrimoniale, finanziario ed economico.

Relazione sulla gestione - Esempi di compilazione

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