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Vendite con reso, così la gestione contabile e fiscale in base all’Oic 34

Due le ipotesi per la restituzione: puntuale e cioè relativa a un solo bene o per massa, in base all’esperienza storica e/o statistica

a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Può essere utile effettuare qualche riflessione sulle modalità operative da utilizzare - anche lato software - per gestire contabilmente e fiscalmente le ipotesi relative alle vendite con reso descritte dal principio contabile Oic 34 («Ricavi»), la cui disciplina fiscale è stata definita dall’articolo 4 del recente Dm Economia del 27 giugno 2025 e ulteriormente chiarita dalla relazione illustrativa.

Va ricordato che il decreto si rivolge ai soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile (cosiddetti Oic adopter).

L’Oic 34 prevede che i ricavi siano iscritti a bilancio solo se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene (paragrafi 26 e 27).

Riguardo alle ipotesi di restituzione del bene, vengono individuate due fattispecie, ossia:

  • il reso puntuale del singolo bene;
  • i resi il cui rischio di restituzione è sottoposto a una valutazione per massa.

A seguire proveremo a ipotizzare, seppure pur con un approccio estremamente esemplificativo e quindi non necessariamente esaustivo, com’è possibile contabilizzare e gestire a livello fiscale le due fattispecie con il nostro software gestionale. Tenendo comunque conto che ogni gestionale ha le sue peculiarità e le indicazioni puntuali sul suo utilizzo vanno richieste direttamente alla propria software house.

Va ulteriormente precisato che gli esempi forniti costituiscono esclusivamente una traccia operativa per guidarci nell’utilizzo del nostro software e non vogliono in alcun modo rappresentare la migliore ovvero l’unica modalità di registrazione contabile delle diverse fattispecie.

Il reso puntuale (Oic 34 paragrafo 27)

Nel caso di reso puntuale «i ricavi sono rilevati a conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell’esperienza storica, di elementi contrattuali e di dati previsionali, che il cliente non restituirà il bene».

Se, invece, il venditore sa già che sarà possibile/probabile la restituzione, il ricavo non andrà iscritto a bilancio.

In applicazione del principio di derivazione rafforzata, ciò vale anche sul piano fiscale, con l’ulteriore effetto che nel caso si preveda la possibile/probabile restituzione del bene, questo rimane nel magazzino.

Dal punto di vista operativo:

  • se il venditore non prevede la restituzione del bene venduto, il ricavo andrà regolarmene iscritto in bilancio contestualmente alla registrazione della fattura emessa e lo stesso sarà da subito fiscalmente rilevante;
  • se il venditore prevede la possibile/probabile restituzione del bene venduto, in fase di registrazione della fattura emessa non potrà essere utilizzato un conto di ricavo, ma dovrà essere utilizzato un conto dedicato del passivo patrimoniale.

In questo secondo caso, in cui è ritenuta possibile/probabile la restituzione del bene venduto:

  • qualora si dovesse verificare la restituzione del bene venduto, il conto del passivo patrimoniale utilizzato in fase di registrazione della fattura emessa verrà chiuso in dare nella scrittura della nota di credito;
  • nel momento in cui sarà invece certo che non si verificherà la restituzione del bene venduto, il conto del passivo patrimoniale utilizzato in fase di registrazione della fattura emessa potrà essere chiuso in dare, indicando come contropartita in avere il conto di ricavo, venendosi a generare così anche l’effetto fiscale.

Rischio di reso valutato per massa (Oic 34 paragrafo 28)

Nel caso in cui il rischio di reso venga valutato per massa, in base all’esperienza storica e/o elaborazioni statistiche, il contribuente deve stimare la probabilità e la quantità dei resi e rilevare in bilancio il ricavo al netto degli stessi, stanziando contestualmente una passività per rimborsi futuri.

Dal punto di vista strettamente operativo è possibile, utilizzando il proprio software gestionale:

  • in fase di registrazione della fattura emessa, utilizzare normalmente il conto di ricavo (rilevante fiscalmente);
  • a fine anno, al momento della determinazione dell’importo dei resi stimati, effettuare un’ulteriore registrazione contabile utilizzando in dare un conto di costo a rettifica contabile del ricavo (si tratta di un accantonamento fiscalmente non deducibile) e in avere un conto del passivo patrimoniale classificato tra i fondi per oneri.

Con la conseguenza che:

  • a livello di bilancio, il ricavo verrà iscritto al netto dell’accantonamento (contabilmente non rileva che quest’ultimo sia fiscalmente indeducibile);
  • a livello fiscale, il conto di costo utilizzato per l’accantonamento al fondo per oneri, non essendo deducibile, determina una variazione in aumento temporanea in dichiarazione dei redditi, con eventuale stanziamento delle relative imposte anticipate.

A seguire:

  • qualora si dovesse verificare la restituzione del bene venduto, l’accantonamento già effettuato diverrà deducibile e dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, mentre il fondo oneri verrà stornato in dare con la chiusura in avere del ricavo generato dalla scrittura della nota di credito;
  • nel momento in cui sarà, invece, certo che non si verificherà la restituzione del bene venduto, si potrà “eliminare” il fondo oneri ad esempio chiudendolo in dare, indicando in contropartita in avere una sopravvenienza attiva fiscalmente non rilevante. Questa possibile tecnica contabile renderebbe tuttavia necessario apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi la chiusura del fondo oneri renderà possibile il riassorbimento delle imposte anticipate eventualmente stanziate.

Al momento la generalità delle software house associate ad AssoSoftware ha analizzato la problematica in modo da poter fornire supporto operativo ai propri clienti per il corretto utilizzo del proprio software gestionale nelle diverse situazioni, senza tuttavia prevedere ancora specifiche funzionalità di gestione automatica.

Tuttavia, qualora dovesse manifestarsi un concreto interesse alla realizzazione di specifiche funzionalità, le software house le valuteranno insieme ai propri clienti e le realizzeranno nei tempi e nelle modalità concordate.