Filiere digitali, Iva a carico dell’intermediario sui servizi di altri forniti in nome proprio
La Corte di giustizia Ue privilegia un’interpretazione basata sulla realtà economica e sui poteri materiali dell’intermediario piuttosto che su meri elementi formali o informativi posti a valle dell’operazione
La Corte di giustizia europea, con la sentenza resa nella causa C‑101/24, ha stabilito che l’articolo 28 della direttiva 2006/112 può trovare applicazione anche quando l’intermediazione di un app store è formalmente segnata da conferme d’ordine che designano il fornitore effettivo e indicano l’aliquota Iva dello Stato membro di quest’ultimo; la qualificazione di prestatore ai fini Iva dipende dai poteri effettivi e dagli obblighi contrattuali dell’intermediario e, ove l’articolo 28 si applichi, il...