Contabilità

Bilanci, nella rivalutazione anche i beni d’impresa ammortizzati

In consultazione fino al 30 novembre il documento interpretativo n. 7 dell'Oic

immagine non disponibile

di Franco Roscini Vitali

La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento è oggetto del documento interpretativo 7 dell’Organismo italiano di contabilità (Oic), emanato in bozza per la consultazione sino al 30 novembre.

È rammentato che possono essere oggetto di rivalutazione, nel bilancio 2020, anche le immobilizzazioni materiali e immateriali completamente ammortizzate.

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, tra l’altro, la rivalutazione è possibile anche se in precedenza non iscritte in bilancio: per esempio, un marchio o un brevetto possono essere rivalutati se tutelati in base alle leggi vigenti, anche se i relativi costi, a volte d’importo irrilevante, erano stati imputati nel conto economico (anche perché autoprodotti).

Le imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 126/20 (13 ottobre 2020) e i beni risultano dal bilancio precedente.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene: pertanto non necessariamente riguarda l’intera categoria economica omogenea di appartenenza.

Il documento rammenta che ai fini dell’individuazione del valore massimo della rivalutazione si possono utilizzare sia il criterio del valore d’uso sia il criterio del valore di mercato adottando le tre distinte modalità costituite da, rivalutazione: del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento, del solo costo storico (valore lordo) o dalla riduzione del fondo ammortamento.

Se la rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3 per cento, non sorge alcuna differenza temporanea alla data in cui questa è effettuata, e pertanto non sono iscritte le imposte differite: l’ammortamento dei maggiori valori rivalutati è effettuato a partire dall’esercizio 2021.

L’imposta sostitutiva, portata a riduzione della riserva di rivalutazione, è rateizzabile in tre esercizi.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere fiscalmente affrancato con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10 per cento: tuttavia, anche se non affrancato, non è necessario iscrivere in bilancio la fiscalità differita nel caso non se ne preveda la distribuzione in base all’andamento storico di distribuzione dei dividendi e sono presenti riserve di entità rilevante che hanno già scontato l’imposta (Oic 25).

Invece, se la rivalutazione non è fiscalmente riconosciuta, si iscrivono in bilancio le imposte differite che sono poi riversate nel conto economico in corrispondenza al realizzo del maggior valore a seguito di ammortamento, cessione o riduzione per perdita di valore.

Il documento chiude con una domanda in relazione alla prassi seguita nei bilanci consolidati. In particolare, si chiede:

• se i beni rivalutati nel bilancio d’esercizio sono stati rivalutati anche nel bilancio consolidato;

• nel caso di rivalutazione di una partecipazione di controllo, se e come sono state rivalutate le attività della società controllata nel bilancio consolidato della capogruppo.

In merito al primo punto, generalmente, i beni sono stati rivalutati anche nel consolidato non trattandosi di operazione intercompany da eliminare, mentre la rivalutazione delle partecipazioni di controllo, in via generale, non è stata effettuata in quanto fiscalmente non conveniente se le stesse soddisfano i requisiti Pex: fanno eccezione le partecipazioni in società immobiliari con patrimonio prevalentemente locato, escluse dal regime Pex. Tuttavia, la domanda può riguardare la particolare situazione relativa al riallineamento in situazioni nelle quali le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale, in quanto non iscritte autonomamente, ma ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo (decreto legge 98/2011, legge 111/2011).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©