Contabilità

Ammortamenti e rivalutazioni: analisi incrociata in bilancio

Resta da chiarire l’effetto combinato (eventuale) tra lo stop delle quote annuali e il riallineamento dei beni

di Francesco Nobili e Sergio Miglietta

Nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Dl 104/2020 (15 agosto) ai soggetti che «non adottano i princìpi contabili internazionali» è consentito differire il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali fino a un anno. Questa deroga alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali si incrocia con la possibilità, stabilita dallo stesso Dl, di rivalutare i beni d’impresa. Tutto ciò per favorire il riconoscimento contabile di plusvalori latenti e dell’eventuale minor utilizzo dei beni d’impresa (o, comunque, il miglioramento del risultato economico) nel primo bilancio colpito dagli effetti della pandemia.

Al redattore del bilancio viene lasciata ampia discrezionalità sulle modalità di adesione alle deroghe, pur essendo previsto un vincolo civilistico alle riserve originate e un’estesa informativa in nota integrativa.
La discrezionalità fa però sorgere alcuni dubbi interpretativi, in merito sia alla sospensione degli ammortamenti, sia all’applicazione combinata con la rivalutazione.

Lo stop agli ammortamenti
Per la sospensione degli ammortamenti, la norma concede la possibilità di «non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali». In assenza di specifiche indicazioni, sembra consentita la sospensione integrale o parziale di tutti gli ammortamenti, oppure soltanto di alcuni beni selezionati o di categorie di beni.

Inoltre, la sospensione sembra non debba essere legata a un minor utilizzo dei beni (si ricorda che l’Oic 16, al paragrafo 57, prevede che «l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati»), e dunque le ragioni della deroga – da esporre in nota integrativa ex articolo 60, comma 7-quater, del Dl 104 (come convertito dalla legge 126/20) – potrebbero comprendere anche altre valide motivazioni. Quest’ultima interpretazione è avallata dalla ratio della norma, introdotta per favorire le imprese maggiormente colpite dalla pandemia, nonché dalla deroga all'articolo 2426 del Codice civile e dall’inclusione delle immobilizzazioni immateriali, il cui mancato utilizzo sarebbe più difficilmente inquadrabile.

D’altra parte, la qualità informativa del bilancio potrebbe risentire - ma questa potenziale problematica pare frutto di una scelta precisa del legislatore - del temporaneo venir meno del postulato della competenza e della conseguente mancata corrispondenza tra costi e ricavi. I beni, infatti, da un lato sarebbero (o sarebbero parzialmente) non ammortizzati in un esercizio di utilizzo (2020 per chi segue quello solare) e dall’altro verrebbero ammortizzati nell’anno di uscita dal processo produttivo, più o meno lontano a seconda della vita utile del bene.

L’intreccio con la rivalutazione
La combinazione con la rivalutazione potrebbe accentuare tale effetto, riducendo anche la comparabilità dei risultati economici tra un esercizio e l’altro.
L’interpretazione letterale del comma 7-bis dell’articolo 60 del decreto pare escludere la possibilità di rivalutare un bene al quale viene sospeso l’ammortamento, laddove è previsto il mantenimento del valore di iscrizione «così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato».

Qualora invece – con un’interpretazione più sostanziale e più coerente con la ratio di agevolare le imprese non solo dal punto di vista economico (sospensione ammortamenti) ma anche patrimoniale (rivalutazione) – venisse ammessa la possibilità di applicare le due disposizioni allo stesso bene (non si comprende infatti perché non dovrebbe essere possibile rivalutare un bene a cui viene sospeso, in tutto o in parte, l’ammortamento), rimarrebbe il dubbio se l’entità della rivalutazione debba essere determinata tenendo conto o meno della sospensione degli ammortamenti.

In caso affermativo, il valore netto contabile ante-rivalutazione del bene sarebbe superiore per il mancato ammortamento dell’esercizio; e, di conseguenza, l’entità della rivalutazione sarebbe inferiore, tenuto conto del limite del valore di mercato o di utilizzo previsto dall’articolo 11 della legge 342/2000 (richiamato dall’articolo 110 del Dl 104/2020).

Altri nodi contabili
Un’ulteriore incertezza, in caso di applicazione combinata al medesimo bene, risiede nell’individuazione dell’esercizio in cui contabilizzare il primo ammortamento del valore rivalutato. Ad esempio, nell’ipotesi di sospensione del 100% degli ammortamenti, potrebbe essere ammissibile sia il calcolo degli ammortamenti 2021 su valori non rivalutati (con conseguente traslazione di un anno del piano di ammortamento), sia il calcolo degli ammortamenti 2021 su valori rivalutati.

Dall’applicazione combinata delle disposizioni potrebbe inoltre discendere una complessa gestione della fiscalità differita e una “ostica” (per redattori e lettori del bilancio) informativa in nota integrativa.

Per tutti questi motivi, dunque, sono opportuni chiarimenti da parte dello standard setter e cautela nell’applicazione combinata delle deroghe, in quanto diverse interpretazioni possono condurre a rappresentazioni contabili differenti della medesima realtà aziendale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©