Imposte

Rivalutazione beni, l’iscrizione del saldo non rileva per il calcolo della base Ace

L’incremento del netto non è equiparabile né a una riserva formatasi con utili non distribuiti né a una riserva costituita con apporti dei soci

di Davide Villa

L’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto Agosto), consente ai soggetti Oic di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, con la sola esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.

Chi si avvale di tale possibilità rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, a patrimonio netto, del corrispondente saldo di rivalutazione. A riguardo, occorre interrogarsi in merito alla rilevanza ai fini Ace dell’iscrizione di tale saldo.

In primo luogo, il patrimonio netto post rivalutazione dovrebbe rilevare come limite massimo della base Ace (articolo 11 del decreto Ace). L’incremento del netto dovuto all’iscrizione del saldo di rivalutazione, tuttavia, non dovrebbe assumere rilevanza ai fini del calcolo della base Ace medesima non essendo equiparabile né ad una riserva formatasi con utili non distribuiti né ad una riserva costituita con apporti dei soci; l’articolo 5 comma 6 del decreto Ace considera infatti irrilevanti le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del Codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione.

Irrilevante appare inoltre l’eventuale affrancamento del saldo tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Tali conclusioni appaiono conformi a quanto affermato in passato dall’agenzia delle Entrate (circolare 21/2015, paragrafo 3.13) secondo la quale le riserve da rivalutazione:
1) non rilevano, al momento della nascita, ai fini del calcolo della base Ace, in quanto riconducibili alla nozione di “riserva da utili non disponibili” individuata nella relazione al decreto Ace;
2) rilevano come incremento di capitale proprio per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione da riserve indisponibili in riserve disponibili (ai sensi del decreto Ace).

La nozione di «realizzo» dovrebbe essere interpretata in senso ampio e ricondotta a qualsiasi atto o fatto in grado di comportare una riqualificazione della riserva generando quindi un incremento del patrimonio netto che da “virtuale” - in quanto derivante da un processo di valutazione – diventa “reale”.

Il realizzo potrebbe dunque derivare:

• dall’uscita del bene dal circuito aziendale (vendita, dismissione, destinazione a finalità estranee), nel qual caso il realizzo sarebbe immediato

• o in più esercizi, tramite il processo di ammortamento dei maggiori valori dei beni iscritti a seguito della rivalutazione.

Proprio con riferimento a tale ultima modalità di realizzo si è espressa la Direzione centrale in una risposta ad interpello (non pubblicato) del 2017, confermando che l’ammortamento dei valori rivalutati, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, determina il realizzo dei maggiori valori iscritti con per effetto della rivalutazione. L’ammortamento, in sostanza, facendo partecipare il costo rivalutato dei beni al risultato economico dell’impresa (riducendo gli utili di esercizio), ne concretizza il valore, che da stimato diventa effettivo.In tale prospettiva, risulta del tutto irrilevante l’eventuale disallineamento che potrebbe generarsi tra valori civili e fiscali del bene ammortizzato.


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