Bollo sulle fatture elettroniche, tempi stretti per integrare il preventivo dell’Agenzia
Ad eccezione del secondo trimestre, il contribuente avrà solo due settimane per modificare il primo calcolo predisposto dal Fisco. Il conto finale arriverà entro il 15 del secondo mese dalla chiusura del trimestre
Le Entrate definiscono le regole per la gestione delle procedure di integrazione del bollo sulle fatture elettroniche, nonché delle eventuali variazioni dei dati così ricevuti ad opera dei contribuenti con individuazione anche delle specifiche il recupero di quanto non versato. Il provvedimento 34958/2021 dell’Agenzia - pubblicato il 4 febbraio 2021 - completa da un punto di vista tecnico quanto già definito sotto il profilo regolamentare con il Dm Economia del 4 dicembre 2020 per l’assolvimento dell’imposta di bollo e le nuove tempistiche di versamento. Tale ultimo regolamento ha dato attuazione a quanto disposto dall’articolo 12-novies del Dl 124 del 2019 secondo cui l’agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, può integrare le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare di imposta, sanzioni e interessi.
Il provvedimento delle Entrate, nello stabilire le modalità tecniche per le integrazioni delle e-fatture inviate dal 1° gennaio 2021, si occupa anche di definire le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. Si tratta di regole di particolare interesse considerando la stretta tempistica riconosciuta agli operatori per consultare i dati così predisposti dal fisco, verificarne la correttezza o evidenziarne difformità rispetto a quanto risulta nei loro sistemi gestionali e procedere al successivo versamento del dovuto.
Integrazioni
L’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’informazione viene messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata fatture e corrispettivi.
Le Entrate predisporranno a tal fine due distinti elenchi: il primo (elenco A) contenente gli elementi identificativi delle fatture emesse e inviate a Sdi in cui sia riportato l’assolvimento del bollo. Questo elenco non è modificabile né integrabile dal contribuente a differenza del secondo (elenco B) in cui sono indicate le informazioni delle e-fatture che, pur non riportando l’assolvimento del bollo, sono ritenute assoggettate ad imposta sulla base di alcuni criteri soggettivi ed oggettivi.
Criteri di assoggettamento a bollo
Il documento di specifiche tecniche allegato al provvedimento indica le modalità con cui l’elenco B viene predisposto dal fisco. Si tratta di indicazioni di assoluto rilievo in quanto permettono ai contribuenti di comprendere ed anticipare, mutuandole nei propri sistemi informatici, le regole applicative così da essere in grado di rispondere per tempo ad eventuali indicazioni e richieste dell’amministrazione diverse dalle risultanze dei documenti in contabilità. In via generale, l’elenco B si compone dei dati di tutte le fatture ordinarie verso le pubbliche amministrazioni, quelle tra privati nonché quelle semplificate per le quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo
a) la sommatoria degli importi (somma calcolata considerando il valore riportato nel tag 2.2.1.11
b) è stata indicata la «Natura»:
•N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette Iva), oppure
•N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), oppure
•N4 (operazioni esenti Iva)
c) non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all’imposta di bollo.
L’elenco B non comprende invece mai le fatture elettroniche caratterizzate dall’indicazione dei tipi documento relativi alle integrazioni ovvero alle autofatture TD16, TD17, TD18 e TD19. Né sono selezionate ai fini del controllo, e del potenziale dell’inserimento nell’elenco B, le fatture elettroniche emesse da contribuenti assoggettati a regimi fiscali speciali, quali editoria, gestione servizi di telefonica pubblica, agenzie viaggi e turismo. Allo stesso modo non rientrano nell’elenco neppure le fatture elettroniche scambiate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo Iva o quelle scambiate tra pubbliche amministrazioni.
Modifiche e integrazioni
Entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’elenco B, come anticipato, è modificabile dal cedente/prestatore o da un intermediario quando ritengano che, in relazione ad una o più fatture integrate dal fisco, non risultano realizzati i presupposti per l’applicazione del bollo. Le modifiche possono essere effettuate in modalità puntuale o massiva, utilizzando le funzionalità del servizio web, disponibile nella sezione di consultazione delle fatture elettroniche nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi». L’utente può procedere con la modifica puntuale dell’indicazione del bollo e/o aggiungere le eventuali ulteriori fatture ai fini del calcolo del bollo. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.
Recupero e sanzioni
Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene comunicato in modalità telematica l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni. Per il secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, imposta, sanzione dovuta, ridotta da un terzo, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente: il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.