Bonus del 40% per i software con doppia «connessione»
Più tempo per il super ammortamento dei software ad aliquota invariata al 40% a differenza di quello dei beni materiali la cui agevolazione, invece, scende al 30 per cento. Infatti, anche il super ammortamento dei beni immateriali conquista la proroga al 2018 ovvero, entro il 31 dicembre 2019 a condizione che sia corrisposto un acconto almeno del 20% e l’ordine sia accettato dal venditore entro il 2018.
Il comma 31 della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) allunga il periodo per la realizzazione di investimenti in beni immateriali al 140% in modo esattamente conforme a quanto previsto per l’iper ammortamento.
La norma prevede, come per il 2017, per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento, la possibilità di godere della maggiorazione del 40% sull’acquisto di software inclusi nell’allegato B effettuati nel medesimo periodo.
Pertanto, la compresenza nel medesimo periodo sopra indicato di un investimento in un bene iper ammortizzabile costituisce una condizione necessaria perché l’investimento nel bene immateriale sia agevolabile.
È fondamentale, pertanto, comprendere come le due agevolazioni (iper e super ammortamento dei software) devono combinarsi al fine di poter massimizzare i benefici e, a tale riguardo, è importante comprendere i momenti rilevanti che occorre rispettare per poter fruire della maggiorazione del 40% o del 150 per cento. La prima data fondamentale è quella relativa all’effettuazione dell’investimento. Questo momento, infatti, determina se i beni rientrano o meno tra quelli agevolabili. Nel caso dell’iper ammortamento dei beni materiali l’investimento deve essere effettuato (anche tramite leasing o costruito in economia) nel periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2018 ovvero entro il 31 dicembre 2019 per il super ammortamento se, entro fine 2018, è stato firmato l’ordine di acquisto dal venditore e pagato un acconto almeno del 20 per cento. Anche nel caso dei software agevolabili al 40% si applica il medesimo principio, ma in considerazione del fatto che per ottenere questa agevolazione occorre che il contribuente goda contestualmente anche di quella dell’iper ammortamento, l’impresa entro il medesimo periodo dovrà avere effettuato investimenti agevolabili al 150 per cento. In tutte le ipotesi la verifica della spettanza delle maggiorazioni deve essere effettuata in base al principio di competenza fiscale previsto dall’art. 109, commi 1 e 2 del Tuir in base al quale, per i beni mobili, le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, al momento in cui avviene il passaggio della proprietà.
Il secondo step è rappresentato dalla data di godimento dell’agevolazione, ossia, l’individuazione del periodo a partire dal quale si deducono i maggiori ammortamenti. Per l’iper ammortamento, oltre all’entrata in funzione, occorre che il bene sia anche interconnesso con il sistemi informatici aziendali. Quanto ai software, per iniziare la deduzione della maggiorazione del 40% è necessario non solo l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale, ma anche l’interconnessione del bene iper ammortizzabile. Tale investimento comunque non deve essere necessariamente collegato al software per il quale si intende fruire del 40 per cento.
Ne discende che le due interconnessioni possono coincidere se l’investimento nel software è legato al bene iper ammortizzabile, ovvero essere distinte in caso contrario.
Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018)