Imposte

Bonus-consulenza per le Pmi in Borsa

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di Alessio Rocchi e Antonio Tomassini

Credito d’imposta del 50% dei costi di consulenza legati alla quotazione di Pmi con un tetto massimo di 80 milioni di euro nel triennio 2018-2020 , con l’esclusione però di quelli connessi all’ attività di intermediazione finanziaria . È una delle novità contenute nel Ddl Bilancio 2018 che mira a incentivare nuove quotazioni di Pmi nei prossimi anni per facilitarne l’accesso al mercato dei capitali e favorirne la crescita della capitalizzazione.

L’articolo 14 del Ddl prevede che l’agevolazione spetta alle piccole e medie imprese nella misura massima di 500mila euro per società ed è riconosciuta solo in caso di perfezionamento della procedura di ammissione alla quotazione (Ipo) in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà conclusa la quotazione. Il credito non concorre alla formazione dell’imponibile Ires e Irap e non rileva ai fini di quanto disposto dal Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi.

I costi di consulenza sostenuti per il processo di quotazione dipendono chiaramente dalla struttura e dalla dimensione societaria e, indipendentemente dalla conclusione dell’operazione di Ipo, comprendono tutte le consulenze specialistiche necessarie per valutare la fattibilità di una quotazione e per sostenere la società nel corso di tutto il processo. Nello specifico rientreranno nella agevolazione tutte le spese sostenute per l’advisor finanziario (studio di fattibilità dell’Ipo e supporto all’imprenditore nel processo di ammissione), per il nominated advisor (attività di due diligencefinanziaria e di business, redazione del documento d’ammissione), per la società di revisione (giudizio sul bilancio aziendale e comfort letter), per gli advisor legali e fiscali, per le società di comunicazione finanziaria e investor relations, per le cosiddette listing fee da versare alla Borsa italiana o al gestore del mercato di quotazione.

Vale la pena evidenziare che non sono oggetto di credito d’imposta i costi di collocamento relativi all’aumento di capitale in quanto la normativa europea fariferimento solo alla consulenza aziendale, mentre i costi di collocamento derivano dall’attività di intermediazione finanziaria riferita alla sottoscrizione e vendita delle azioni.

Pertanto, in base a questa misura, assumendo che ogni emittente utilizzi tutti i 500mila euro, si potrebbe assistere alla quotazione agevolata nel 2018 di 40 società e di ulteriori 60 nei due anni successivi, per un totale di 160 quotazioni agevolate nel triennio 2018-2020.

Per le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione bisognerà attendere l’emanazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

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