Adempimenti

Bonus investimenti: check sulle formalità

di Luca Gaiani

Iperammortamento e credito per la ricerca e sviluppo: occhi puntati alle formalità. Per gli “iper”, non vi sono modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno: il 150% del costo riguarda i beni industria 4.0 (tabella A, legge 232/2016) interconnessi alla rete di gestione. Unica novità, l’interpretazione autentica fornita dal Dl 135/2018, che supera la risoluzione 62/E/2018, secondo cui l’iper si estende al costo delle strutture autoportanti dei magazzini automatizzati, ancorché vengano accatastate.

Per far partire la deduzione in Redditi 2019, è necessario che, entro il 31 dicembre 2018, siano stati realizzati quattro requisiti: costo sostenuto (secondo i criteri dell’articolo 109 Tuir), impianto entrato in funzione, interconnessione e perizia (o autocertificazione per beni di costo inferiore a 500mila euro). La circolare 8/E/2019, su conforme istruzione del Mise, ha precisato che è sufficiente che entro il 31 dicembre la perizia sia giurata, senza necessità di dimostrare la consegna del documento. Nulla è stato indicato per l’autocertificazione, ma il fatto che si tratti di un documento redatto dal legale rappresentante e non soggetto a formalità particolari porta a ritenere che non serva documentare la data.

Il superammortamento

Il superammortamento trova invece, nel modello Redditi 2019, una doppia maggiorazione: 40% per le quote stanziate sui beni acquistati fino al 2017; 30% per quelli del 2018. Se però gli investimenti sono stati usati nel primo semestre di quest’ultimo esercizio, con ordine e acconto 20% del 2017, la deduzione per superammortamento è ancora ferma al 40 per cento.

Il credito R&S

Cambiano invece le formalità richieste per il credito d’imposta sulla ricerca. La legge 145/2018 ha previsto, già dall’esercizio 2018, due nuovi adempimenti.

In primo luogo, viene esteso l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti a tutti soggetti beneficiari, comprese le società soggette a revisione legale (prima escluse).

Inoltre, l’avvenuta certificazione – per la quale non sono richieste valutazioni tecniche sulla ammissibilità delle attività svolte dall’impresa; circolare Mise 38584/2019 – diviene inoltre condizione per la fruizione del credito: la compensazione in F24 potrà iniziare (dall’anno seguente a quello di sostenimento delle spese) solamente dopo tale certificazione.

Per il credito del 2018, è inoltre necessario predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti R&S intrapresi, redatta dal responsabile della ricerca e controfirmata dal legale rappresentante.

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