Controlli e liti

Bonus prima casa contestabile dopo 18 mesi dal rogito

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di Angelo Busani

Decorre dalla scadenza del diciottesimo mese successivo al rogito d’acquisto, e non dalla data della sua registrazione alle Entrate, il termine triennale concesso dalla legge all’Amministrazione Finanziaria per contestare che l’acquirente di una “prima casa” abbia effettivamente stabilito la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato.

Lo ha deciso la Cassazione con ordinanza 28860/2017 di ieri , cassando una sentenza della Ctr Lombardia, la quale aveva invece ritenuto di individuare la decorrenza del termine nel giorno di registrazione dell’atto di acquisto nel cui ambito viene richiesta l’agevolazione “prima casa”.

Il beneficio fiscale consistente nell’abbattimento dell’Iva al 4% e dell’imposta di registro al 2% (il cosiddetto acquisto della “prima casa”) compete anche all’acquirente che, pur non avendo la residenza nel Comune ove è sita l’abitazione oggetto di acquisto agevolato, si impegna a trasferirla (ed effettivamente poi la trasferisce) in quel Comune entro 18 mesi dalla data del rogito d’acquisto. La legge non richiede che la residenza dell’acquirente sia nella casa che egli compra, né che egli vi vada materialmente ad abitare: è sufficiente che l’acquirente risieda nel territorio del Comune ove è situata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato oppure che egli, appunto, trasferisca la sua residenza nell’ambito di quel Comune entro 18 mesi dal rogito d’acquisto.

Se poi l’acquirente non residente nel Comune e che abbia promesso di andarvi a risiedere, non trasferisca in effetti la sua residenza, la legge gli commina, oltre al recupero di una somma pari alla differenza d’imposta (tra quella “ordinaria” e quella “agevolata”) maggiorata dei relativi interessi, anche una sanzione pari al 30% della differenza.

Ebbene, quanto tempo ha l’Amministrazione per contestare il mancato trasferimento della residenza? L’articolo 76 del Testo unico dell’imposta di registro prescrive un termine triennale per l’esercizio, da parte del fisco, dell’azione per il recupero dell’imposta complementare (tale è l'imposta dovuta dal contribuente in caso di decadenza da agevolazioni) ma, proprio per il caso della decadenza da agevolazioni provocata dal comportamento del contribuente successivo alla stipula dell’atto agevolato, la legge non è chiara sulla data di decorrenza del termine triennale in questione. E dunque: dalla data di registrazione dell’atto o dalla scadenza dei 18 mesi concessi al contribuente per il trasferimento della residenza ?

La risposta della Cassazione è in quest’ultimo senso, per l’evidente ragione che il termine concesso all'Amministrazione non può decorrere da una data anteriore a quella fino a cui il contribuente stesso può tenere il comportamento prescritto dalla legge per consolidare l’agevolazione richiesta in sede di rogito notarile. Una volta, quindi, che sia spirato il termine entro il quale il contribuente può tenere il comportamento prescritto dalla norma agevolativa, il termine per l’esercizio dell’azione fiscale non decorre.

Cassazione, ordinanza 28860/2017

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