Bonus vacanze, il cessionario può solo compensare il credito
Il provvedimento delle Entrate vieta la cessione a terzi dell’importo mentre il Dl 34 prevede che possa farlo dal sito dell’Agenzia
Da mercoledì 1° luglio diventa operativo il tax credit vacanze che nei giorni scorsi ha fatto discutere sia per l’interesse dei diversi operatori che per alcuni dubbi applicativi riguardanti gli intermediari chiamati a facilitare l’attivazione del bonus.
Un ulteriore punto che potrebbe risultare critico è la gestione della cessione del credito (strumento utilissimo per fornire liquidità alle imprese del settore) che, con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, sembrerebbe avere per il cessionario delle inaspettate limitazioni.
In particolare, il provvedimento in relazione al meccanismo della cessione del credito puntualizza che il cessionario potrebbe fruirne solo in compensazione negandogli la possibilità di ricederlo a terzi.
In effetti, l’articolo 176, comma 5 del Dl 34/2020 prevede che l’impresa possa cedere il proprio credito tramite la piattaforma disponibile in una sezione riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate accessibile secondo le modalità individuate nel provvedimento (identità Spid, credenziali Entratel/Fisconline, Carta nazionale dei servizi).
Tale cessione è “complementare” all’utilizzo diretto in compensazione per cui l'impresa turistico ricettiva potrà scegliere, di volta in volta, la modalità più conveniente.
Lo stesso comma prevede che il «credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità del cedente».
Da questa previsione risultava chiaro che il cessionario potesse alternativamente o cedere ulteriormente il credito ovvero utilizzarlo in compensazione.
Al contrario il provvedimento dell’agenzia delle Entrate è inaspettatamente più restrittivo (e, crediamo, senza supporto normativo) e sembra privare il cessionario della possibilità di cedere a sua volta il credito.
In effetti, il provvedimento (punto 4.2) stabilisce che «i cessionari utilizzano il credito di imposta esclusivamente in compensazione».
Sul punto si attende un ulteriore chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate, che interpreti in senso ampio quanto indicato restrittivamente nel provvedimento.
Continuiamo comunque ad evidenziare che la procedura di cessione del credito deve essere snella e tempestiva per dotare le imprese della liquidità necessaria in tempo “quasi reale”; ogni appesantimento rischia di generare insoddisfazione e costi ulteriori.
Naturalmente, l’agilità e la tempestività devono coniugarsi con la tracciabilità, già insita nella procedura telematica prevista dal provvedimento, per i successivi controlli fiscali.
In questa ottica di semplificazione della gestione della cessione del credito, si suggerisce di prevedere che la cessione tra società dello stesso gruppo venga realizzata direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi (come già avviene per i crediti Ires con il quadro RK).
Per gli operatori, invece, si suggerisce di porre in essere un’adeguata contrattualistica tra i soggetti cedenti (strutture ricettive) e i cessionari puntualizzando con attenzione obblighi e diritti e disciplinando anche tutti i connessi adempimenti formali.