Controlli e liti

Cartelle, la notifica irregolare è recuperabile

di Roberto Bianchi

La sentenza 24408/2016 della Cassazione depositata lo scorso 30 novembre è tornata ad affrontare le conseguenze della notifica irregolare della cartella di pagamento. Nel dettaglio l’oggetto del contendere afferiva alla notifica, al liquidatore di Srl in liquidazione, di una cartella di pagamento destinata alla società medesima e da quest’ultima tempestivamente impugnata.


Il pronunciamento adottato dalla Ctr della Toscana ha dichiarato affetto da nullità il menzionato atto tributario. Nel dettaglio, i giudici fiorentini hanno riscontrato l’omissione della notifica dell’atto impositivo nella sede legale della società oltre all’inesistenza della notifica dell’atto al liquidatore in quanto, nella cartella di pagamento, non risultava riportato né il nominativo e né tantomeno l’indirizzo di residenza.


L’Ufficio ha ritenuto di proporre ricorso innanzi alla Corte di cassazione avverso tale sentenza indicando, quale primo motivo di doglianza, la contrarietà della decisione impugnata ai dettami dell’articolo 156 del Codice di procedura civile, sulla base di quanto sostenuto dalle sezioni unite della Corte Suprema attraverso la sentenza 19854/2004, nella quale gli Ermellini hanno asserito che «l’impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo a lui notificato in modo irregolare determina una nullità della notificazione sanabile (e di fatto sanata) mediante impugnazione da parte di chi la nullità dell’atto medesimo l’ha subita», oltre a contestare, affidandosi al secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 145 del Codice di procedura civile, nelle quali erano incorsi i Giudici toscani nel dichiarare l’inesistenza della notificazione eseguita nei confronti del liquidatore della società.


In merito al primo motivo di doglianza, la Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento (Cassazione, sezioni unite, sentenza 19854/2004, Cassazione 24962/2005, Cassazione 2272/2011; Cassazione 12007/2011), ha riscontrato la correttezza di tale eccezione.
Nel dettaglio i Giudici del Palazzaccio hanno specificato che «la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex articolo 156 Codice di procedura civile».


Di conseguenza, nella circostanza in cui il soggetto passivo fornisca (inconsapevolmente) la prova di aver avuto contezza della sostanza dell’atto tributario, la cui notifica risulta essere viziata da nullità, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento in quanto perfettamente in grado di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e, pertanto, troverà applicazione il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, considerato che l’ultimo comma dell’articolo 156, Codice di procedura civile dispone espressamente che «la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato» (Cassazione, sezione tributaria, sentenza 384/2016).


Tuttavia, nella circostanza in cui la presentazione del ricorso innanzi alla Ctp avvenga successivamente alla decorrenza del termine di decadenza dell’esercizio del potere di accertamento, non potrà essere invocato il postulato della sanatoria in quanto «tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l’esercizio del potere di accertamento” (Cassazione, sezioni unite, 19854/2004, Cassazione 27214/2006, Cassazione 613/2011). Attraverso le menzionate sentenze i giudici di legittimità hanno pertanto tentato di determinare un punto di equilibrio tra gli interessi dell’erario e quelli del contribuente, individuando un limite oggettivo all’istituto della sanatoria della nullità della notifica.


Di conseguenza, la notifica dell’atto tributario rappresenta un requisito complementare dell’efficacia della decisione perseguita dall’amministrazione finanziaria, ma tuttavia non raffigura una prerogativa di esistenza giuridica e nemmeno di perfezionamento dell’atto di accertamento o della cartella di pagamento.
Nella sentenza in commento, pertanto, gli ermellini hanno decretato che la notificazione irregolare dell’atto tributario viene recuperata dal deposito del ricorso, da parte del contribuente presso la Ctp competente, entro il termine di decadenza in quanto, la confutazione della cartella, rappresenta la prova della integrale conoscenza dell’atto da parte del soggetto passivo e di conseguenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 156, Codice di procedure civile, risulta adottabile il postulato della sanatoria da raggiungimento dello scopo.

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