Adempimenti

Cassa, fatture al bivio della registrazione

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di Gianfranco Ferranti

Anche dopo gli ultimi chiarimenti delle Entrate, sono numerose le questioni che si pongono rispetto al regime “di cassa”. Le due principali riguardano i rapporti tra le regole stabilite per l’annotazione delle fatture di acquisto e la detrazione ai fini dell’Iva e quelle per la deduzione dei relativi costi in sede di determinazione del reddito delle imprese minori che optano per il regime “di registrazione Iva” e la persistenza della necessità di tenere memoria delle rimanenze (su cui si veda l’articolo a fianco).

Anziché tenere i registri degli incassi e dei pagamenti, o quelli Iva integrati con le annotazioni richieste ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti interessati possono scegliere se tenere i registri Iva senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti, annotando separatamente le operazioni rilevanti soltanto ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Tale criterio è più semplice degli altri e può essere adottato da tutti i soggetti Iva, a prescindere dal regime applicato ai fini di tale imposta. Nel comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973 è stabilito che a tal fine occorre esercitare un’opzione vincolante per almeno un triennio.

La norma afferma che «si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento» e nella circolare 11/E/2017 è stato precisato che in tal caso opera una «presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva». È, però, consentita la deduzione per competenza delle eventuali perdite sui relativi crediti.

Nell’ambito di tale regime assume, quindi, particolare rilevanza l’individuazione del momento in cui va effettuata la registrazione delle fatture ai fini dell’Iva, che deve avvenire tenendo conto delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017, la cui corretta interpretazione ha suscitato più di un’incertezza tra gli operatori.

L’Agenzia ha commentato le novità nella circolare 1/E/2018, nella quale, utilizzando come chiave di lettura la normativa comunitaria, è stato precisato che l’annotazione della fattura di acquisto può avvenire nell’arco temporale che va dalla ricezione della stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricevimento. Quest’ultimo termine si riferisce, in via generale, a tutti i documenti di acquisto e appare interessare anche le fatture relative a operazioni diverse da quelle imponibili, purché soggette a registrazione ai fini dell’Iva.

Nel corso di Telefisco 2018 l’Agenzia ha ribadito tale principio, precisando che:

la registrazione successiva al termine di presentazione della dichiarazione Iva «comporterebbe la perdita del relativo diritto alla detrazione dell’imposta sull’acquisto». Al riguardo è sorto il dubbio se l’importo dell’Iva non detratta costituisca un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi. La risposta è negativa, in quanto il diritto alla detrazione può essere esercitato anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Inoltre, in questo caso la scelta di non effettuare la registrazione entro il termine citato in precedenza non può considerarsi basata sulle valutazioni di convenienza economico-gestionale in presenza delle quali l’Agenzia ha riconosciuto, nella circolare 25/E/2010, la deduzione dell’Iva non detratta relativa alle spese di somministrazione di alimenti e bevande;

ai fini delle imposte sui redditi l’opzione per il regime “di registrazione Iva” comporta che se la fattura è registrata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018 il costo è deducibile in tale anno (cioè quello di effettuazione della registrazione), anche se concorre, ai fini dell’Iva, alla determinazione del saldo relativo all’anno precedente. Tale interpretazione ha, quindi, superato la tesi, che era stata sostenuta in dottrina, in base alla quale se l’Iva è detratta in sede di liquidazione dell’anno 2017 la registrazione del 2018 non avrebbe consentito la deduzione del costo nello stesso anno.

La normativa lascia, quindi, agli operatori dei margini di flessibilità in ordine alla tempistica delle registrazioni relative agli acquisti, che potrebbero essere utilizzati al fine di temperare gli effetti negativi derivanti dall’impossibilità di riportare in avanti le perdite.

È importante la verifica del momento in cui la fattura d’acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, che, se non risulta dalla posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, deve emergere, come precisato dall’Agenzia, «da una corretta tenuta della contabilità» rispettando la numerazione progressiva dei documenti.

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