CIRCOLARI 24/Per dedurre i costi e detrarre l’Iva acquisto dei carburanti solo con strumenti tracciabili
Prorogato al 31 dicembre 2018 l’utilizzo della carta carburante, ma per la detraibilità Iva e la deducibilità del costo per l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione vanno utilizzati mezzi di pagamento tracciabili.
La fattura elettronica rimane obbligatoria, dal 1° luglio di quest’anno, per la cessione di benzina e gasolio per autotrazione per i soggetti diversi dai distributori.
Queste le disposizioni contenute nel Dl 28 giugno 2018, n. 79, che, in extremis, ha rinviato al 1° gennaio 2019, a determinate condizioni, l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Si fa presente che non si tratta di una facoltà concessa ai distributori di carburante di non emettere fattura elettronica, bensì, di un divieto, visto che rimane in vigore il Dpr 444/1997.
Dal 1° luglio, quindi, lo scenario per benzina e gasolio per autotrazione risulta essere il seguente: i) divieto di emissione della fattura, in qualsiasi forma, per la cessione effettuata da distributori verso soggetti passivi d’imposta, ii) divieto di emissione della fattura in qualsiasi forma per la cessione nei confronti di soggetti non passivi d’imposta, iii) memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi per tutte le cessioni di cui sopra, ossia per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate nei confronti di qualsiasi soggetto consumatore finale dei beni stessi, per i distributori ad elevata automazione.
Come è stato chiarito dall’agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 13/E/2018, lo slittamento di emissione della fattura elettronica non riguarda le cessioni intermedie, e cioè le cessioni che avvengono prima di quelle destinate al consumatore finale come, ad esempio, quella fra grossista e distributore.
La circolare 13/E specifica che «Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate (per autotrazione, ndA) … le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode Iva … impongono che la fatturazione sia elettronica».
Sul fronte del cessionario di benzina e gasolio per autotrazione, soggetto passivo ai fini Iva, il Dl 79/2018 non ha modificato l’obbligo di utilizzo di sistemi tracciabili di pagamento al fine della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, nei limiti stabiliti dalla legge, che rimane in vigore dal 1° luglio 2018. L’utilizzo della scheda carburante è, pertanto, inutile.
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