Controlli e liti

Commissioni e Cassazione ancora divisi sul raddoppio

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di Giorgio Gavelli

Giurisprudenza non uniforme sulla applicabilità del raddoppio di termini in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia penale, per le fattispecie intervenute prima della riforma degli articoli 43 del Dpr 600/73 e 57 del Dpr 600/73 operata dapprima con la riforma dei rapporti tra Fisco e contribuenti (Dlgs 128/2015) e poi dalla legge di Stabilità 2016 (la 208/2015).

Per comprendere le divergenze insorte tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e una parte rilevante delle commissioni di merito occorre ripercorrere i vari passaggi normativi.

L’evoluzone normativa

Attualmente – con riferimento agli atti di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai periodi d’imposta successivi – gli avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

• del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

• del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di presentazione omessa o nulla.

Nel recente passato i termini “ordinari” erano inferiori (rispettivamente quattro e cinque anni) ma la disposizione prevedeva il raddoppio (quindi: otto e dieci anni) in presenza di una violazione (comportante l’obbligo di denuncia in base all’articolo 331 del Codice di procedura penale) per uno dei reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000.

Piuttosto a sorpresa, la possibilità di invocare il raddoppio a termini “ordinari” già scaduti era passata indenne dall’esame della Corte costituzionale, la quale (sentenza 247/2011) aveva, non senza difficoltà, teorizzato l’unitarietà dei termini, pur investendo le commissioni tributarie dell’arduo compito di individuare i casi in cui l’ipotesi di reato fosse stata utilizzata strumentalmente dall’amministrazione finanziaria per ottenere la riapertura di periodi d’imposta non più accertabili nei termini ordinari.

Non era raro, infatti, osservare che, di fatto, non era la rilevazione di un possibile reato a rendere opportuno un ampliamento dei termini, ma era l’intervenuta decadenza ordinaria dei termini che determinava la ricerca di un potenziale reato (vero o presunto) per “guadagnare” il raddoppio, con un capovolgimento delle finalità della norma difficilmente accettabile.

Gli atti precedenti il Dlgs 128

L’articolo 2 del Dlgs 128/2015, oltre a prevedere che il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini, ha disciplinato la fase di transizione, facendo salvi, a determinate condizioni, gli atti di accertamento già notificati e i processi verbali di constatazione non ancora “riversati” in atti impositivi alla data di entrata in vigore del decreto. L’articolo 1, commi da 130 a 132, della legge 208/2015 ha poi riformulato, nei termini attualmente in vigore, il testo degli articoli 43 del Dpr 600/73 e 57 del Dpr 633/72, eliminando l’ipotesi del raddoppio e regolando, a sua volta, il periodo transitorio, ribadendo l’inefficacia del raddoppio in caso di denuncia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Le diverse interpretazioni

Questa “confusione” tra norme transitorie ha creato il dilemma su cui, in giurisprudenza, non si trova una posizione univoca. Dapprima, molte commissioni di merito hanno sostenuto che l’ultimo intervento avrebbe superato le disposizioni pregresse, mandando fuori gioco così, anche per il passato, tutti gli atti di accertamento emessi oltre i termini ordinari e con presentazione di denuncia penale in data successiva alla scadenza dell’originario termine di accertamento.

IL GRAFICO / Le pronunce in sintesi

Lettura più volte disattesa (tra il 2016 ed il 2017) dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, non vi sarebbe alcuna abrogazione implicita delle precedenti norme transitorie (quelle del Dlgs 128/2015), ancora perfettamente applicabili alle fattispecie interessate. Tale conclusione, tuttavia, sta trovando una significativa “resistenza” da parte delle commissioni provinciali e regionali, che, in diversi casi, si oppongono esplicitamente all’orientamento della Suprema corte.

Gli altri prolungamenti

Non va dimenticato che esistono diverse altre ipotesi di prolungamento dei termini di accertamento tuttora vigenti, tra cui ricordiamo (in modo non esaustivo):

• le violazioni degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio dei redditi e dei patrimoni esteri, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, dell’articolo 12 del Dl 78/2009 (altra disposizione sulla cui applicazione la giurisprudenza è fortemente divisa: si veda “Il Sole24Ore” del 23 agosto scorso):

• la presentazione di dichiarazioni integrative, relativamente agli elementi oggetto di rettifica (articolo 1, comma 640, legge 190/2014);

• l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (articolo 27, comma 16 del Dl 185/2008).

IL GRAFICO / Le pronunce in sintesi

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