Compensazioni, stretta continua: più obblighi online dai versamenti di giugno
La nuova stretta sulle compensazioni prevista dall’articolo 3 del Dl 50/2017 (che ora passa all’esame del Senato dopo il risoluzione 57/E/2017 ) per il passaggio alle nuove regole (scaduto il 1° giugno scorso), determinano la necessità di prendere immediata dimestichezza con i nuovi paletti introdotti dal decreto, che modificano le modalità di presentazione dei modelli.
Le prossime scadenze
A fine mese (30 giugno), per tutti i contribuenti sarà il turno delle imposte dirette, al primo giro di boa, senza maggiorazione; in alternativa si può andare a fine luglio con l’aggiunta dello 0,4 per cento. In vista di questi importanti appuntamenti, è utile riepilogare le regole del gioco al fine di non incorrere in spiacevoli inconvenienti.
I modelli F24 a zero
In questo caso sia per i privati che per i titolari di partita iva valgono le medesime regole. Le deleghe a “zero” possono essere presentate esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente gli F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico».
Quindi, per chi avesse crediti da compensare tali da far chiudere il modello F24 a zero, il messaggio è chiaro: bisogna adoperarsi per tempo assicurandosi l’accesso ai canali telematici dell’Agenzia. In alternativa, come anticipato, non resta che rivolgersi a un intermediario abilitato.
F24 con crediti
In questo caso ci sono regole differenziate a seconda che si tratti di titolari di partita iva o di privati.
Per i privati gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking. È possibile, invece, presentare l’F24 per qualunque importo (anche sopra mille euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (banche, Poste italiane e agenti della riscossione).
Per i titolari di partita Iva il Dl 50/2017 ha esteso, anche alle compensazioni degli importi a credito relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, l’obbligo dell’utilizzo dei canali telematici dell’agenzia delle entrate, finora previsto solo per l’Iva. Tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5mila euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora, viaggiare per il tramite dei servizi telematici dell’Agenzia.
Credito Iva da modello TR
L’emendamento approvato all’articolo 3 del Dl 50/2017 estende l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle istanze infrannuali Iva in caso di utilizzo in compensazione sopra soglia 5 mila euro. Il testo originario del decreto, entrato in vigore il 24 aprile scorso non aveva previsto l’allargamento anche al modello TR, dell’obbligo del visto di conformità, per cui le istanze partite entro, il 2 maggio sono state validamente presentate senza l’apposizione del visto. A questo punto, parafrasando il contenuto della risoluzione 50/2017 in tema di dichiarazioni, sono da ritenersi valide tutte le compensazioni (di cui al codice tributo 6036/2017) del credito Iva infrannuale del primo trimestre 2017, anche sopra soglia 5mila euro pur se presentate successivamente alla conversione in legge del decreto. Questo perché si tratta di utilizzo in compensazione di crediti emergenti da istanze già trasmesse prima delle modifiche imposte dalla legge di conversione.
Il testo della manovrina con le modifiche apportate dalla Camera
Le schede di lettura delle modifiche apportate alla Camera