Controlli e liti

Con il maxi finanziamento scatta il «controllo» per il transfer pricing

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di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Un’operazione di finanziamento di importo significativo può comportare dipendenza finanziaria e pertanto rilevare ai fini del concetto di controllo di cui alla disciplina dei prezzi di trasferimento. Così si è espressa la Ctr Puglia 2691/7/17.

La controversia trae origine da una contestazione di Tp ai fini Irap per l’anno 2009 in relazione al tasso di interesse applicato su un prestito obbligazionario emesso da un istituto finanziario e sottoscritto da una banca che non aveva rapporti partecipativi con l’emittente. L’ufficio aveva contestato lo spread concordato tra le parti ritenendolo soggetto alle disposizioni Tp in quanto pur essendo i soggetti formalmente indipendenti, il finanziamento comportava dipendenza finanziaria. In aggiunta tra le parti era stato stipulato prima dell’emissione obbligazionaria un accordo quadro per una possibile integrazione dell’emittente nel gruppo di cui faceva parte il sottoscrittore. Da ultimo il contribuente aveva definito in accertamento con adesione la pretesa ai fini Ires, ritenendo invece non rilevante l’Irap per il Tp .

La Ctr Puglia confermava il giudizio di primo grado ritenendo sussistente il presupposto soggettivo del controllo. Al riguardo veniva citata la sentenza della Cassazione 8130/16 secondo cui la nozione civilistica di controllo (art. 2359) è troppo limitativa ai fini della disciplina del transfer pricing, in quanto la norma Tp non rimanda a tale disposizione (a differenza di vari altri casi in cui il legislatore ha espressamente richiamato il codice civile) e il concetto civilistico non è in grado di coprire tutte le ipotesti in cui vi è influenza di un soggetto sulle decisioni imprenditoriali di un’altro. In merito anche la circolare 32/1980 prevede un concetto allargato di controllo che va oltre i vincoli contrattuali od azionari sconfinando in considerazioni di fatto di carattere economico.

Partendo da tali premesse i giudici osservavano che l’entità del prestito ottenuto dalla contribuente era di gran lunga superiore al capitale sociale, il che comportava dipendenza finanziaria. Veniva inoltre considerato rilevante l’accordo quadro per l’acquisizione della società che aveva data anteriore al prestito, indipendentemente dal fatto che l’operazione fosse stata formalizzata successivamente. Anche la circolare 32/1980 raccomanda l’utilizzo di più elementi di prova ai fini della verifica della dipendenza. Altrimenti nel caso in esame si arriverebbe alla conclusione assurda per cui un’impresa fortemente indebitata è controllata dal proprio finanziatore.

La sentenza è una delle poche pronuncie che trattano il tema del controllo in ambito Tp. Sul tema anche le linee guida Ocse non forniscono indicazioni dettagliate. Il documento Ocse rimanda infatti all’articolo 9 del modello di convezione contro le doppie imposizioni secondo cui due entità sono “associated enterprises” quando una società partecipa, direttamente o indirettamente, al management, al controllo o al capitale dell’altra.

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