Concordato, all’attestatore il giudizio sul pagamento paziale del debito erariale
Ha portata trasversale ed ambito oggettivo allargato al credito per imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate la nuova transazione fiscale disciplinata dall’articolo 182-ter della legge fallimentare, su cui l’agenzia delle Entrate con circolare 16/E/2018 è intervenuta.
Si tratta di un allineamento atteso, dopo che l’Agenzia aveva con le circolari 40/E del 2008 e soprattutto 19/E del 2015 aderito all’orientamento della Cassazione, per lungo tempo rimasto graniticamente arroccato su una posizione intransigente (tra le altre Cassazione 22931 e 22932 del 4 novembre 2011) a difesa soprattutto della indisponibilità del tributo. Il cambiamento sostanziale della linea interpretativa, iniziato con la sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016 (causa C-546/2014) e proseguito con le successive pronunce a sezioni unite della Cassazione (sentenze n. 26988 del 2016 e 760 del 2017), e la riscrittura dell’articolo 182-ter intervenuto con legge 232 del 2016 richiedevano un aggiornamento della posizione dell’Agenzia, giunta a largo spettro con la circolare n. 16, con riferimento sia al concordato preventivo che all’accordo di ristrutturazione del debito.
L’articolo 182-ter, nel testo oggi in vigore, disciplina il procedimento obbligatorio con cui il debitore possa proporre un pagamento dilazionato o parziale del proprio debito erariale o previdenziale. In qualsivoglia ipotesi di concordato preventivo, liquidatorio o in continuità, il trattamento del credito erariale e previdenziale assistito da privilegio generale dovrà misurarsi con il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter, mutuato dall’articolo 160, comma 2, della legge fallimentare, cosicché la soddisfazione proposta non potrà essere inferiore a quella prospettabile attraverso la collocazione preferenziale sul ricavato dalla liquidazione dei beni e dei diritti su cui la causa di prelazione sussiste.
Centrale sul punto il giudizio dell’attestatore, che nel caso di proposta di pagamento parziale del debito erariale e previdenziale privilegiati è chiamato ad esprimersi sulla convenienza del trattamento loro offerto rispetto all’alternativo concorso fallimentare, oltre che sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano. L’Agenzia conferma che il professionista potrà svolgere le proprie considerazioni, che dobbiamo ritenere inclusive degli effetti delle azioni risarcitorie e restitutorie proprie del fallimento, in unico documento, per gli effetti degli articoli 161, comma 3, e 182-ter, comma 1, della legge fallimentare.
Rigorosi anche i termini della proposta. Il credito erariale e previdenziale privilegiato deve godere di percentuali e tempi di pagamento, oltre che di garanzie, non deteriori rispetto a quelli offerti a creditori di rango inferiore od omogenei per posizione giuridica ed interessi economici. Analogamente la proposta deve prevedere per il credito chirografario, inclusivo della quota degradata per effetto della falcidia, un trattamento non differenziato rispetto agli altri creditori sprovvisti di prelazione, od allineato al migliore nel caso di suddivisione in classi.
Stessi criteri anche nell’accordo di ristrutturazione del debito, per misura e termini di soddisfazione del credito erariale e previdenziale, pur in un ambito in cui gli effetti del dissenso sarebbero già di per sé tutelanti.
Agenzia delle Entrate, circolare 16/E/2018