Concordato, la riapertura decide la nota di variazione
Il discrimine temporale è dettato dall’autonomia o meno delle procedure
L’articolo 26 del Dpr 633/1972 consente, per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, al creditore di un’impresa assoggettata alla procedura di concordato preventivo, rimasto parzialmente insoddisfatto, di recuperare l’iva non corrispostagli emettendo una nota di variazione, dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura sino al termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale assoggettamento è stato disposto dal tribunale. In presenza di un concordato preventivo...
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a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware