1. In sintesi
L’agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 11 del 28 luglio, ha chiarito che le quote detenute in Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri non immobiliari che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
Tale chiarimento assume rilevanza ai fini della corretta compilazione del quadro RW del modello Redditi PF 2025 (o del quadro W del modello 730) e conseguentemente ai fini dell’individuazione della base imponibile dell’Ivafe.
Il chiarimento deve essere inquadrato nel più ampio contesto del monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl 167/1990 e circolare Entrate 38/E/2013), che prevede l’obbligo di dichiarare nel quadro RW tutte le attività estere di natura finanziaria, incluse le quote di Oicr esteri.
Va altresì richiamato il provvedimento dell’Agenzia 72442 del 5 giugno 2012 che disciplina i criteri di valorizzazione ai fini Ivafe, stabilendo l’uso del valore di mercato, o in mancanza del valore nominale/rimborso, e solo in ultima istanza del costo d’acquisto.
2. L’ambito soggettivo e oggettivo
Gli Oicr esteri non immobiliari, individuati all’interno della consulenza giuridica, sono soggetti conformi alla direttiva 2009/65/Ce, conosciuti anche come fondi armonizzati rientranti nella categoria dei fondi di private equity.
In particolare, la consulenza fa riferimento a quei fondi ed alle relative attività finanziarie (quote) che per loro natura, oltre a non essere scambiati in mercati regolamentati, non presentano un valore nominale o un valore di rimborso facilmente determinabile.
Come osservato da autorevole dottrina (vedi NT+ del 28 luglio, L’investimento in un Fia chiuso si indica in RW anche al costo d’acquisto), lo strumento finanziario descritto nel quesito, che ha dato origine alla citata consulenza giuridica, parrebbe essere un fondo d’investimento alternativo (Fia) di tipo chiuso, anche se l’istante lo inquadra nell’ambito degli Oicr disciplinati dalla direttiva 2009/65/Ce, strumenti che per loro natura non possono essere chiusi e possono essere investiti quasi esclusivamente in titoli negoziati in mercati regolamentati o emessi da società con titoli quotati o in altri Oicr.
3. L’indicazione nel quadro RW/W
Le Entrate hanno chiarito che le quote di Oicr «che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto».
Questo significa che il contribuente deve riportare nel quadro RW (o quadro W) il costo storico sostenuto per l’acquisto delle quote. Tale indicazione è necessaria sia ai fini del monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl 167/1990) sia per il calcolo dell’Ivafe (articolo 19 del Dl 201/2011).
Sono dunque esclusi dall’ambito di questa specifica consulenza gli Oicr nazionali e gli Oicr esteri:
quotati in mercati regolamentati, per i quali si deve invece far riferimento al valore di quotazione al 31 dicembre o al momento del disinvestimento;
oppure quelli non quotati o comunque non negoziabili che presentano un valore nominale, o in sua assenza, un valore di rimborso.
Altro chiarimento fornito dalla Consulenza è riferito alla corretta individuazione dello Stato estero che deve corrispondere al Paese di istituzione del fondo e non a quello in cui è stabilita la “management company” vale a dire la società che gestisce e amministra il fondo, curandone gli investimenti e le operazioni.
Più dettagliatamente, ai fini di una corretta compilazione è necessario indicare al rigo RW1 del modello Redditi e al rigo W1 del modello 730:
nei campi valore iniziale (col. 7) e valore finale (col.8) il costo di acquisto delle quote dell’Oicr estero;
nella colonna 4 “Stato Estero” il codice dello Stato in cui l’Oicr (il Fondo) è stato istituito.
4. Ulteriori chiarimenti operativi
Si può infine osservare come nella maggior parte dei casi, a differenza del caso rappresentato nella consulenza, è molto più comune che le quote di Oicr vengano detenute all’interno di un dossier titoli presso un intermediario estero. In questi casi, come chiarito dalla circolare Entrate 12/E/2016, il dossier può essere dichiarato nel quadro RW come un’unica attività finanziaria, indicando soltanto il valore complessivo iniziale e finale e i giorni di possesso, senza la necessità di dettagliare ogni singolo titolo.
Se nel corso dell’anno vengono effettuati nuovi versamenti di capitale o inseriti ulteriori titoli, occorre invece compilare due distinti righi RW: il primo con i valori fino alla data dell’apporto e il secondo con quelli successivi, fino al termine del periodo d’imposta.
Va ricordato, inoltre, che per usufruire di questa modalità semplificata il contribuente deve comunque predisporre e conservare un prospetto analitico delle movimentazioni, da esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, secondo i criteri fissati dalla circolare 38/E/2013.


