Imposte

Conferimenti distinti con valore blindato

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di Paolo Meneghetti

Tra le righe dell’interpello 30/E dell’8 ottobre scorso, le Entrate sdoganano l’agevolazione del cosiddetto “conferimento a realizzo blindato”, anche quando avviene tramite conferimenti distinti (anziché con uno solo). È un passaggio chiave della presa di posizione dell’Agenzia, con cui è stata bocciata un’operazione dai contorni elusivi, ma con cui è stata anche risolta positivamente una questione che presentava più di un dubbio.

Il conferimento

L’operazione esaminata dalle Entrate - in buona sostanza - consisteva in un conferimento di partecipazioni a “realizzo blindato” ex articolo 177, comma 2, del Tuir, cui seguiva una scissione con la quale la conferitaria si divideva in più società, ognuna delle quali partecipata al 100% dai singoli soci.

L’operazione è stata giudicata abusiva del diritto, ma nelle tesi delle Entrate - come accennato - si riviene una posizione interessante sul tema del conferimento di partecipazioni a realizzo blindato.

Ricordiamo che questa operazione offre un rilevante vantaggio fiscale: infatti, di regola, quando viene conferita una partecipazione, il valore di realizzo è quantificato con quello “normale”, cioè il valore di mercato della stessa partecipazione (che può essere oggetto di contestazione in quanto è una grandezza non oggettivamente determinata). Questo accade quando una persona fisica conferisce in una società una partecipazione non di controllo ricevendo in cambio la partecipazione della società conferitaria: l’operazione è assimilata a una vendita e l’Agenzia ha il potere di sindacare il valore del conferimento.

Il pericolo quindi è l’incremento di tale valore in sede accertativa con conseguente carico di maggiori imposte. Tutto ciò può essere evitato azionando la norma dell’articolo 177, comma 2, del Tuir: disposizione secondo cui – quando oggetto del conferimento è una partecipazione di controllo (o meglio un conferimento tramite il quale la conferitaria ottiene il controllo della società le cui quote sono trasferite) – il valore di realizzo è necessariamente pari all’aumento di capitale eseguito dalla società conferitaria.

In altri termini, le parti decidono se far emergere plusvalore, oppure se mantenerlo latente modulando l’ammontare dell’aumento di capitale. Per questo si parla di “realizzo blindato”: l’operazione infatti non è neutrale bensì realizzativa (quindi suscettibile di creare plusvalenze tassabili), ma il valore di realizzo è deciso dalle parti (in questo senso “blindato”) e non è sindacabile dalle Entrate.

Il requisito del controllo

La condizione essenziale affinché questa agevolazione si applichi è che tramite il conferimento la società conferitaria acquisti il controllo di diritto (la maggioranza dei diritti di voto esercitabile in assemblea) nella società le cui quote o azioni sono trasferite.

Ciò avviene sicuramente quando, ad esempio, Tizio detiene il 51% delle partecipazioni di Gamma Srl e conferisca a Beta Spa tale partecipazione ricevendo in cambio partecipazioni di Beta: tramite tale operazione Beta acquista sicuramente il controllo di Gamma. Ma cosa accade se Tizio detiene il 30% di Gamma e Caio il 21% di Gamma ed entrambi nello stesso atto, ma con diverse operazioni, conferiscono a Beta le due partecipazioni? Considerando singolarmente gli atti la conferitaria non acquisterebbe il controllo di Gamma, se non con il secondo conferimento. Su questo tema molti operatori nutrivano dubbi sul fatto che si potesse giudicare l’operazione nella sua globalità, anche in considerazione del fatto che la tassazione riguarda il singolo conferente.

In realtà la lettera dell’articolo 177, comma 2, del Tuir abilitava una interpretazione favorevole al contribuente in quanto la norma cita esplicitamente il termine “conferimenti” (al plurale) mediante i quali le società conferitaria acquisisce il controllo, pertanto considerando che il controllo può essere ottenuto mediante più operazioni simultanee.

Ora l’interpretazione è stata implicitamente avallata dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 30/E/2018: infatti, l’operazione descritta consiste in più conferimenti di partecipazioni che in sé non sono di controllo, ma assunte globalmente permettono di ottenere il controllo da parte della conferitaria.

Nell’interpello non si contesta questo aspetto, anzi la natura elusiva della intera operazione sta proprio nel fatto che utilizzando l’agevolazione dei conferimenti a realizzo blindato ( ritenuta quindi legittima quando vi sono più conferenti) si esegue poi una scissione, in assenza della quale non vi sarebbero state contestazioni.

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