Non si applica l’imposta di registro in misura fissa al conferimento in una società lussemburghese della nuda proprietà di un bene immobile sito in Italia se l’ubicazione della sede sociale è considerabile come «una mera domiciliazione di comodo» e non «un centro amministrativo e direzionale effettivo».
Così decide la Ctr Toscana nella sentenza 933 del 16 maggio 2018. La norma recata dalla nota IV all’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 stabilisce l’imposta di registro in misura fissa per i conferimenti nel capitale sociale qualora la società «destinataria del conferimento» abbia «la sede legale o amministrativa in altro Stato» Ue. Nessun altra condizione è dettata dalla norma .
La Ctr Toscana (ma, ancor prima, la Ctr Lombardia 1265/2018) ritiene disapplicabile questa norma giudicando la società conferitaria come una «mera intestazione formale, economicamente non operativa e priva di un insediamento reale in Lussemburgo»; ritenendo che la «direzione effettiva» della società «fosse in Italia», reputando la società stessa «non dotata di uno specifico ed autonomo ufficio» e rilevando che essa «non produce ricavi, non possiede beni strumentali, non ha personale dipendente, sostiene irrilevanti spese di gestione, non ha effettuato ulteriori investimenti in Lussemburgo; è priva di operatività imprenditoriale».
Tuttavia, l’argomentazione solleva qualche perplessità. Non solo perché condizionata in radice dall’idea che l’articolo 20 del Dpr 131/1986, è ritenuto dalla Ctr Toscana «una specifica “disposizione antievasione”» con una «funzione antielusiva» (ciò che la Cassazione ha ripetutamente smentito con una notevole pluralità di decisioni) . Ma anche perché, se si vuole disapplicare la nota IV all’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 in nome del suo utilizzo elusivo, bisognerebbe allora ragionare nei termini individuati dall’articolo 10-bis dello Statuto. Uno dei presupposti del ragionamento antielusivo è che il contribuente compia una operazione conseguendo vantaggi fiscali indebiti: in altre parole, il contribuente tiene un comportamento che, se fosse stato preso in considerazione dal legislatore, sarebbe espressamente vietato. Ma il fatto è che il conferimento in una società Ue è bensì preso in considerazione dalla legge (senza condizioni), ma per essere consentito e detassato.

