Conferimenti Ue con Registro proporzionale
Non si applica l’imposta di registro in misura fissa al conferimento in una società lussemburghese della nuda proprietà di un bene immobile sito in Italia se l’ubicazione della sede sociale è considerabile come «una mera domiciliazione di comodo» e non «un centro amministrativo e direzionale effettivo».
Così decide la Ctr Toscana nella sentenza 933 del 16 maggio 2018. La norma recata dalla nota IV all’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 stabilisce l’imposta di registro in misura fissa per i conferimenti nel capitale sociale qualora la società «destinataria del conferimento» abbia «la sede legale o amministrativa in altro Stato» Ue. Nessun altra condizione è dettata dalla norma .
La Ctr Toscana (ma, ancor prima, la Ctr Lombardia 1265/2018) ritiene disapplicabile questa norma giudicando la società conferitaria come una «mera intestazione formale, economicamente non operativa e priva di un insediamento reale in Lussemburgo»; ritenendo che la «direzione effettiva» della società «fosse in Italia», reputando la società stessa «non dotata di uno specifico ed autonomo ufficio» e rilevando che essa «non produce ricavi, non possiede beni strumentali, non ha personale dipendente, sostiene irrilevanti spese di gestione, non ha effettuato ulteriori investimenti in Lussemburgo; è priva di operatività imprenditoriale».
Tuttavia, l’argomentazione solleva qualche perplessità. Non solo perché condizionata in radice dall’idea che l’articolo 20 del Dpr 131/1986, è ritenuto dalla Ctr Toscana «una specifica “disposizione antievasione”» con una «funzione antielusiva» (ciò che la Cassazione ha ripetutamente smentito con una notevole pluralità di decisioni) . Ma anche perché, se si vuole disapplicare la nota IV all’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 in nome del suo utilizzo elusivo, bisognerebbe allora ragionare nei termini individuati dall’articolo 10-bis dello Statuto. Uno dei presupposti del ragionamento antielusivo è che il contribuente compia una operazione conseguendo vantaggi fiscali indebiti: in altre parole, il contribuente tiene un comportamento che, se fosse stato preso in considerazione dal legislatore, sarebbe espressamente vietato. Ma il fatto è che il conferimento in una società Ue è bensì preso in considerazione dalla legge (senza condizioni), ma per essere consentito e detassato.