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Contratto di mutuo escluso da Iva perché manca il requisito territoriale

La società Alfa, con sede in Italia, riceve dalla società controllante Beta (con sede extra-Ue ed esercente come attività prevalente il commercio/la produzione), un finanziamento fruttifero. La controllante non ha stabili organizzazioni in Italia. Le pattuizioni relative al finanziamento vengono riportate in un contratto di mutuo. In passato, la giurisprudenza ha chiarito come le operazioni assoggettate a Iva, ancorché esenti, comportino l’applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro; pertanto, il contratto, se a titolo oneroso, non deve essere sottoposto ad imposta di registro proporzionale. È corretto affermare che l’operazione di finanziamento è configurabile come fuori campo Iva (vedi risposta agenzia delle Entrate 2/2021) per carenza del presupposto territoriale? Di conseguenza al contratto di mutuo è applicabile l’imposta di registro proporzionale, fatto salvo che la scrittura non si sia formata fuori dal territorio italiano? F. T. – Ancona

di Cristina Odorizzi

La domanda

La società Alfa, con sede in Italia, riceve dalla società controllante Beta (con sede extra-Ue ed esercente come attività prevalente il commercio/la produzione), un finanziamento fruttifero.
La controllante non ha stabili organizzazioni in Italia. Le pattuizioni relative al finanziamento vengono riportate in un contratto di mutuo.
In passato, la giurisprudenza ha chiarito come le operazioni assoggettate a Iva, ancorché esenti, comportino l’applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro; pertanto, il contratto, se a titolo oneroso, non deve essere sottoposto ad imposta di registro proporzionale.
È corretto affermare che l’operazione di finanziamento è configurabile come fuori campo Iva (vedi risposta agenzia delle Entrate 2/2021) per carenza del presupposto territoriale?
Di conseguenza al contratto di mutuo è applicabile l’imposta di registro proporzionale, fatto salvo che la scrittura non si sia formata fuori dal territorio italiano?
F. T. – Ancona

I contratti di mutuo sono inquadrabili, ai fini dell'imposta di registro, fra gli atti portanti assunzione di un'obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione e sono, pertanto, regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 43, lettere a, e), del D.P.R. 131/1986. La base imponibile è pari all'ammontare del capitale concesso in finanziamento. I contratti di finanziamenti rientranti in campo Iva, come meglio in seguito specificato, anche se esenti, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa (principio di alternatività) mentre quelli non soggetti ad Iva scontano l'imposta di registro in misura del 3%. Se il mutuante (cioè il soggetto che concede il mutuo) è un soggetto Iva, i contratti di mutuo che prevedono l'obbligo di corrispondere interessi sono attratti nella sfera di competenza dell'Iva ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n. 3, del decreto Iva, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché gli interessi siano esenti da Iva. Essi pertanto, in forza del principio dell'alternatività dell'imposta di registro rispetto all'Iva, sono soggetti, se registrati, ad imposta di registro in misura fissa. Se invece il contratto di mutuo è considerato escluso da Iva per carenza del requisito territoriale non è applicabile il principio di alternatività e quindi sconta l'imposta di registro in misura proporzionale.

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