L'esperto rispondeControlli e liti

Bonus prima casa, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non viaggia per mail ordinaria

L’ufficio può notificare l’avviso entro tre anni dalla registrazione dell’atto definitivo di acquisto

di Silvio Rivetti

La domanda

L’agenzia delle Entrate, a seguito di ravvedimento operoso presentato entro i termini per rinuncia al beneficio dell’imposta di registro agevolata prima casa (per la mancata vendita dell’immobile già di proprietà), ha inviato un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro calcolata con l’aliquota di seconda casa. Dopo un tentativo di invio tramite posta (raccomandata A/R) non andato a buon fine (la raccomandata risulta ancora in transito dopo tre mesi), l’Agenzia, per non far maturare ulteriori interessi, ha notificato l’avviso con una mail ordinaria. Posto che la notifica via mail non è valida e rende nullo l’atto, quali sono i passi da fare e quali possibilità ha l’Agenzia di perfezionare l’atto entro i termini di decadenza? In caso di mancato pagamento dell’avviso entro i 60 giorni dal ricevimento della mail (ipotetica data di notifica), l'Agenzia potrebbe emettere il provvedimento di riscossione coattiva, comprensivo di sanzione, anche se basato su una notifica nulla? L’Agenzia può riemettere il provvedimento iniziale?
G. D. - Torino

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dev’essere notificato con le modalità dell’articolo 52 comma 3 del Dpr 131/1986, Tur: ossia nel rispetto dei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, ai sensi degli articoli 60 del Dpr 600/1973. Tra tali modalità, non è compreso l’invio dell’atto mediante semplice mail: per cui la notifica in questione può essere definita inesistente ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, primo periodo, legge 212/2000, Statuto del ...