Imposte

Così il welfare aziendale apre ai trasporti

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di Gianfranco Ferranti e Gabriele Sepio

Con la legge di Bilancio 2018, è stato esteso il welfare aziendale al trasporto pubblico locale, ma restano da chiarire alcune problematiche relative al suo ambito applicativo.

È stata, in particolare, introdotta una disposizione che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate o rimborsate o delle spese sostenute direttamente dal datore di lavoro – volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale – per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in favore della generalità o di categorie di dipendenti. Tali abbonamenti devono riferirsi ai dipendenti e ai loro familiari fiscalmente a carico, ex articolo 12 del Tuir (coniuge, figli e altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile).

La novità entra in vigore dal 2018 e può essere applicata volontariamente o nell’ambito di un piano di welfare reso esecutivo a partire da tale anno. Se nel 2017 era già in vigore un piano di welfare, va valutata l’opportunità di modificarlo per inserire l’agevolazione in esame: tale scelta potrebbe risultare opportuna qualora l’abbonamento sia già compreso tra i fringe benefit di valore non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir. Così risulterebbe possibile sfruttare tale “franchigia” per altri benefit non specificamente contemplati nello stesso articolo.

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Nella circolare 326/E del 1997 l’Agenzia ha affermato che il momento della percezione del benefit è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del datore di lavoro per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Si ritiene, pertanto, che l’esclusione operi qualora, a partire dal 2018, avvenga l’erogazione della somma (anche a titolo di rimborso) o la consegna dell’abbonamento (in caso di spesa sostenuta dal datore) al dipendente.

È stata, inoltre, introdotta, nell’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del Tuir, una detrazione pari al 19% delle spese, non superiori a 250 euro, sostenute per l’acquisto di abbonamenti (anche in favore di familiari a carico) aventi le medesime caratteristiche sopra evidenziate.

Gli abbonamenti

Con il termine “abbonamento” devi intendersi – come chiarito nella circolare 19/E del 2008 – un titolo di trasporto che consenta al titolare di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un determinato periodo di tempo. Non deve, quindi, trattarsi di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera.

La documentazione

Per fruire dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o della detrazione occorre possedere una specifica documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del datore di lavoro o del lavoratore (o suo familiare). Per il titolo nominativo è necessario conservare la fattura o la copia dell’abbonamento. Se il titolo non è nominativo va predisposta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.

Il benefit e la detrazione

Se il benefit riguarda abbonamenti relativi sia al lavoratore che ai suoi familiari, si ritiene che sia agevolabile, ai fini dell’esenzione dal reddito di lavoro, l’intera spesa sostenuta. Ciò perché anche in relazione all’utilizzazione delle opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir l'Agenzia ha ritenuto possibile agevolare l’intera spesa sostenuta sia per il lavoratore che per i suoi familiari (risoluzione 34/E del 2004).

Anche la detrazione di cui all’articolo 15 del Tuir riguarda la spesa sostenuta per gli abbonamenti relativi sia al contribuente che ai suoi familiari, ma in tal caso occorre rispettare il limite massimo complessivo di 250 euro.

Non è possibile fruire di entrambe le misure agevolative in quanto per la detrazione è necessario che la spesa sia effettivamente rimasta a carico del contribuente, come precisato nella risoluzione 78/E del 2004 in materia di contributi per assistenza sanitaria e detraibilità delle relative spese.

Il car sharing

Entrambe le agevolazioni fiscali appaiono rivolte a favorire la cosiddetta mobilità sostenibile e si ritiene che possano riguardare anche il car sharing, che è un servizio di mobilità urbana che consente di utilizzare un autoveicolo a fronte di un corrispettivo determinato in base all’effettivo utilizzo della vettura. Di regola risultano certi le generalità dell’utilizzatore, il luogo e l’orario di partenza e di arrivo e di prenotazione del veicolo e i chilometri percorsi. Dunque, se il contratto assume la forma di abbonamento che preveda un numero illimitato di tratte, il servizio di car sharing potrebbe rientrare, a certe condizioni, nella nozione di «trasporto pubblico locale» e quindi le spese sostenute potrebbero essere escluse dal reddito di lavoro o formare oggetto della detrazione. Tale conclusione appare in linea con l’affermazione, contenuta nella risoluzione 83/E del 2016, in base alla quale il car sharing rappresenta una evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità considerati dall’articolo 51 del Tuir.

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