Crediti a imprese insolventi, responsabile anche la banca
Con la sentenza 9983/2017, depositata il 20 aprile, la Prima sezione civile della Cassazione ha affermato un principio destinato ad aprire nuovi varchi, nel diritto fallimentare, alle
Il tema è l’
Ma la Cassazione era poco meno che granitica, finora, nell’affermare che la legittimazione ad agire per i danni derivanti dall’abusiva concessione del credito poteva spettare solo ai singoli creditori e non anche al curatore nell’interesse della massa. Non tutti i creditori, si osservava, sono danneggiati dall’abusiva concessione del credito; e, si aggiungeva, comunque non lo sarebbero nella stessa misura. Come avrebbe potuto il curatore far valere gli effetti pregiudizievoli dell’atto rispetto alla massa? Il curatore veniva considerato astrattamente legittimato ad agire solo nel caso in cui fosse stato possibile dimostrare danni sofferti direttamente dall’impresa finanziata; ma tali danni non potevano mai coincidere con l’aggravamento del dissesto (danno di cui risente la massa dei creditori, e non l’impresa come tale), bensì con i soli costi del finanziamento. Così si riducevano sempre a poca cosa.
L’unica crepa di questo orientamento era un obiter dictum (cioè un accertamento compiuto incidentalmente, privo di efficacia vincolante) nella motivazione della sentenza 13413/2010 (della stessa sezione), che riconosceva la legittimazione del curatore – riconosciuta anche da una parte di giurisprudenza di merito e dottrina – nei casi in cui la responsabilità ascritta alla banca «sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito» da parte della società.
Ora la sentenza 9983/2017 recepisce questo orientamento e lo fa assurgere a precedente vero e proprio, con un ragionamento molto chiaro e condivisibile. «Dinanzi a una avventata richiesta di credito da parte degli amministratori della società che ha perduto interamente il capitale - osserva la Corte - e dinanzi a una altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito da parte della banca, il comportamento illecito è concorrente ed è dotato di intrinseca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell’emersione del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale». In altre parole: l’abusiva concessione del credito «integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina – siccome consequenziale al concorso di entrambi i comportamenti – l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria in via solidale, giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli». Ciò in applicazione del principio istituzionale secondo cui un medesimo evento dannoso può sempre fondare una responsabilità contrattuale dell’inadempiente (gli amministratori della società) e una extracontrattuale del terzo estraneo al rapporto obbligatorio (la banca), quando la condotta di questi, in concorso con quella del primo, danneggi le ragioni creditorie del terzo.
Da oggi, con questa sentenza, il fallimento recupera una freccia in più. Sarà più difficile negare al curatore la legittimazione ad agire contro le banche per abusiva concessione del credito, se solo l’abusiva concessione verrà invocata come fonte di danni non in quanto tale bensì quale fatto costitutivo di un concorso di colpa con gli amministratori dell’impresa fallita. E la pretesa risarcitoria potrà essere fatta coincidere, come la pretesa nei confronti degli amministratori, con l’aggravamento del dissesto tout court e non solo col semplice costo del finanziamento.
La sentenza n. 9983/2017 della Cassazione