Credito da utilizzare per i debiti successivi
Secondo l’ultima “ apertura” in tema di ravvedimento, il contribuente può ora presentare una dichiarazione “ultrannuale” (cioè entro i termini di decadenza dell’azione accertatrice) a proprio favore, per far emergere la spettanza di un maggior credito anche attraverso un minor debito d’imposta.
Prima di questa modifica al comma 8, articolo 2, Dpr 322/1998 (apportata dall’articolo 5 del Dl 193/2016), l’integrativa a favore era ammessa non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, consentendo tuttavia l’uso immediato del credito in compensazione, in base alle regole ordinarie (laddove lo stesso credito non fosse chiesto a rimborso) .
Soluzioni ampliate
La nuova procedura di compensazione presuppone invece due vincoli (comma 8-bis, articolo 2, Dpr 322/98):
l’uso del credito è ammesso per il versamento di debiti maturati solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa;
nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa, va indicato l’ammontare del credito stesso.
In sostanza, se nel corso del 2016 si provvede a un’integrativa a favore relativa al periodo d’imposta 2013 (730/2014), il credito – per la parte non chiesta a rimborso – va monitorato nel 730/2017 (o nel modello Redditi 2017) e dev’essere usato per i debiti d’imposta che maturano nell’anno 2017, come ad esempio il saldo Irpef 2016. A questo scopo, nel 730/2017 è stato predisposto il rigo F4 (sezione III del quadro F), dedicato ai dati salienti dell’integrazione (l’omologo spazio del modello Redditi è costituito dal nuovo quadro DI).
Il nodo della decorrenza...
Le integrative a favore da monitorare in base a questi criteri dichiarativi possono riferirsi cumulativamente anche a più periodi d’imposta (attualmente è possibile ravvedersi, andando a ritroso, fino al periodo 2011).
La decorrenza operativa del nuovo ravvedimento pro-contribuente – secondo la risposta fornita in sede d’interrogazione parlamentare il 3 agosto 2017 – non si renderebbe applicabile alle integrative presentate prima dell’entrata in vigore del Dl 193/2016 (24 ottobre 2016).
Tuttavia, la maggioranza dei commentatori sostiene – con condivisibili argomentazioni (si veda la circolare Assonime del 3 agosto 2017) – che la normativa abbia natura procedimentale: dunque, con effetti retroattivi. D’altra parte, le stesse istruzioni alla dichiarazione 2017 (modelli 730 e Redditi), nel citare le «dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2016», lascerebbero intendere che la norma abbia un’efficacia temporale più ampia.
...e quello della sanzione
Nel contesto di un’ integrativa a favore, resta da valutare anche il nodo dell’eventuale applicazione della sanzione amministrativa (pur in misura fissa ex articolo 8 del Dlgs 471/97, e riducibile ex articolo 13 del Dlgs 472/97), nei casi in cui non venga evidenziata una maggiore base imponibile e/o una maggiore imposta. L’attuale formulazione del comma 8, articolo 2, Dpr 322/1988 esordisce con l’espressione «salva l’applicazione delle sanzioni»: e ciò convince alcuni interpreti che esse valgano sia per l’integrativa a sfavore che per quella a favore. Tale argomentazione si mostra però piuttosto riduttiva, se si considera che l’inciso citato – prima della modifica del comma 8 – figurava solo in riferimento alle integrative pro-Fisco e non anche pro-contribuente (queste ultime disciplinate dal vecchio comma 8-bis).
Tralasciando le difficoltà di stabilire se nella dichiarazione da integrare a favore ricorra un’ipotesi di irregolarità formale (sanzionabile) o meramente formale (non sanzionale), appare irrazionale che – per il recupero di un credito, magari di infimo valore – il contribuente debba poi soggiacere a una penalizzazione economica anche superiore al credito stesso.
Con l’allungamento dei termini per provvedere alla dichiarazione integrativa – secondo il nuovo testo del comma 8, articolo 2, Dpr 322/98 – quali procedure bisogna seguire? E quali sono i periodi d’imposta pregressi per i quali è ammessa l’integrazione? In precedenza, decorso il termine annuale, veniva infatti preclusa al contribuente la possibilità di presentare una dichiarazione a suo favore, e dunque (almeno secondo l’amministrazione finanziaria) l’unica soluzione per recuperare il credito rimaneva quella dell’istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/73. Ora invece come funziona? È prevista comunque l’applicazione della sanzione, come per le integrative pro-Fisco?
m. e. - perugia