Dall’antiriciclaggio più forza al setaccio fiscale
La frequente interferenza tra i fenomeni di evasione fiscale e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita ha indotto il legislatore a individuare i presupposti per il trasferimento, la trasmigrazione di elementi probatori da un settore all’altro. La nuova versione dell’articolo 9, comma 9, del Dlgs 231/2007 che disciplina le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria (Gdf) e della Direzione investigativa antimafia, prevede che i dati e le informazioni acquisite nelle attività svolte in ambito riciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali, «secondo le disposizioni vigenti».
Rispetto al passato, ora si prestano a un’utilizzazione fiscale diretta tutte le informazioni acquisite nel contesto delle «attività svolte» d’immediato interesse per la Gdf, nel corso delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio nonché dell’approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria (Uif).
La circolare ricorda che le novità sono destinate ad impattare sulla prassi ispettiva dei reparti del Corpo poiché la previsione della diretta utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività antiriciclaggio sarà suscettibile di assicurare una piena e immediata interazione tra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo tributario, in via non del tutto dissimile da quanto previsto, in base agli articoli 63 del Dpr 633/1972, e 33 del Dpr 600/1973, con riferimento alla relazione tra il procedimento penale e l’accertamento fiscale.
I militari della GdF potranno così utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli antiriciclaggio, cioè in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire di nuovo tali dati attraverso l’attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni fiscali. La circolare 1/2018 della GdF evidenzia che, dopo contatti con l’Economia, è emersa la necessità che il trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti a seguito di ispezioni o controlli antiriciclaggio, avvenga soltanto e tassativamente a conclusione di tutte le attività che i reparti sono tenuti a eseguire al fine della verifica del corretto assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio. Inoltre, occorrerà omettere l’inserimento in qualunque atto fiscale, di ogni tipo di riferimento che, anche in via indiretta, possa rivelare l’identità del segnalante.